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Ripartizione spese condominiali

Ripartizione spese condominiali
Quando si parla di ripartizione spese condominiali ci si riferisce alla suddivisione tra i condomini dei costi che occorre sostenere per la gestione, la manutenzione e l’usufrutto dei beni condominiali.

Le spese da ripartire si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime concernono la gestione dei beni e dei servizi comuni, quali la pulizia delle scale e il riscaldamento per esempio. Le spese straordinarie rappresentano invece i costi che occorre sostenere per opere e interventi occasionali, come la sostituzione della caldaia o il restauro della facciata dell’edificio condominiale.

La ripartizione delle spese segue specifici criteri, solitamente esplicitati nel regolamento condominiale, che al riguardo contiene le tabelle da impiegare per distribuire alcuni tipi di spese. Tuttavia se il regolamento non si pronuncia in merito occorre applicare due criteri contenuti nel Codice Civile: il primo prevede la ripartizione delle spese sulla base del valore delle singole unità immobiliari; il secondo criterio entra invece in gioco per quei beni per i quali è previsto l’uso differenziato da parte dei condomini e il cui costo verrà quindi ripartito in relazione all’utilizzo che ciascuno può farne.

A questi si aggiungono ulteriori criteri di ripartizione relativi a determinate tipologie di spesa che vanno gestite separatamente. La prima tipologia concerne le spese di manutenzione o possibile sostituzione di scale e ascensori, che vanno suddivise tra le unità immobiliari che si avvalgono di questi servizi. Tale ripartizione è effettuata per metà in relazione ai millesimi di proprietà e per l’altra metà in misura proporzionale al piano dell’alloggio rispetto al suolo.

Un’altra tipologia di spesa contempla invece le solette divisorie, ovvero i pianerottoli intermedi che dividono il fabbricato in livelli, i cui costi vengono ripartiti in modo uguale tra i proprietari degli alloggi dei due piani implicati nella soletta comune. Se sui piani vi sono più di due alloggi, le spese verranno ripartite in misura proporzionale al valore delle proprietà dei soggetti.

La terza tipologia di spese che necessitano di essere gestite separatamente sono quelle per i lastrici solari di utilizzo esclusivo di uno o più condomini. In tal caso la ripartizione delle spese è per un terzo a carico dei soggetti che ne hanno l’uso esclusivo e di due terzi a carico dei condomini il cui alloggio è presente nella parte dell’edificio interessata dal lastrico solare, in proporzione al valore del piano.

Come già accennato la ripartizione delle spese condominiali per diventare effettivamente obbligatoria deve essere approvata dalla maggioranza dall’assemblea condominiale, a seguito della presa di visione del prospetto messo a punto dall’amministratore. Questo può avvenire sia nella fase di preventivo di spesa, sia in quella di consuntivo, ovvero quando al termine di ogni anno, l’amministratore presenta i conti dei servizi e degli interventi posti in essere. I condomini in disaccordo o assenti possono avvalersi della possibilità di impugnare la delibera in merito, se ritengono che la suddivisione infrange le norme e criteri esplicitati nel regolamento condominiale.

A seguito dell’approvazione della ripartizione delle spese tutti i condomini sono obbligati a effettuare i versamenti. In caso questo non avvenga l’amministratore deve provvedere a recuperare il credito entro 6 mesi dallo scadere del debito e della chiusura dell’esercizio, pena la possibile revoca dall’incarico. Pertanto l’amministratore può mobilitarsi per ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del condomino moroso, può sospendere l’erogazione dei servizi a coloro che non li hanno finanziati o comunicare alle società creditrici ed erogatrici dei servizi gli estremi dei condomini morosi per potersi attivare ai fini di ottenere il pagamento auspicato.

Con la nuova legge condominio la ripartizione delle spese è rimasta sostanzialmente la stessa, tuttavia la riforma prevede l’istituzione, da parte dell’assemblea condominiale, di un fondo speciale da finalizzare alle opere di manutenzione straordinaria dell’edificio, il cui importo è commisurato all’entità dei lavori da porre in essere.

Si ricorda inoltre che, in caso di cessione dell’unità immobiliare da un condomino all’altro, l’acquirente dovrà sostenere le spese condominiali dell’anno in corso e di quello passato, potendo tuttavia recuperare queste ultime dal precedente proprietario.

Per maggiori informazioni circa la nuova riforma del condominio si consiglia di consultare il sito web del Parlamento Italiano, mentre per ulteriori approfondimenti in merito alla ripartizione delle spese si suggerisce di visionare la corrispondente pagina del portale online “Diritti e risposte”, promosso da Wolters Kluwer Italia e dal Corriere della Sera.it.