Le liti condominiali

Le liti condominiali sono un argomento all’ordine del giorno nei Tribunali e presso i giudici di Pace, dal momento che spesso, per diversi motivi, può capitare che avvengano discussioni, più o meno accese, tra i condomini di un palazzo, con lo sfociare in vere e proprie dispute che, talvolta, possono far passare dalle parole alle mani, con le inevitabili conseguenze che questo comporta.
A tutti noi sarà sicuramente capitato di avere vicini di casa con un cane che abbaiava durante il giorno e la notte, vicini rumorosi sia il mattino presto che a tarda notte, oppure che spostavano i mobili o che insistevano sulla necessità di rifare la facciata del palazzo mentre a noi non sembrava così urgente, tutti validi e ricorrenti motivi di discussione.
D’altra parte, è vero che i nostri vicini di casa non sono i nostri amici o la nostra famiglia, ma dobbiamo comunque rapportarci con loro e il senso comune suggerisce l’esigenza di mantenere buoni rapporti, se non altro per il quieto vivere.
La Legge “del fare”, emanata nel 2013, ha stabilito che vi è l’urgenza di limitare i poteri di rappresentanza dell’amministratore di condominio e ha emanato diverse normative a cui è possibile appellarsi in caso di liti condominali (ad esempio il comma 2 dell’articolo 1136 del Codice Civile), così come l’esigenza di disporre dell’assistenza di un avvocato nelle fasi del processo, introducendo, inoltre, la gratuità del servizio di quest’ultimo nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo tra le parti.
A partire da settembre 2013 è subentrato l’obbligo, per tutti coloro che vogliono rivolgersi al Tribunale per fare causa all’amministratore di condominio o proprio vicino di casa per diversi motivi, di cercare una mediazione, e questo vale anche nel caso in cui fosse l’amministratore del condominio a fare causa a uno o più condomini: in tal caso i condomini citati in causa possono intervenire direttamente e impugnare le decisioni del Tribunale, anche qualora l’amministratore agisse in nome di tutti gli altri condomini.
La procedura di mediazione, per poter essere attuata, necessita la presentazione della domanda presso l’organismo di mediazione, l’attestazione del versamento della quota di 48,50 euro e, entro un tempo massimo di 15 giorni, tale organismo fissa la data per un incontro tra le due parti, nominando una figura che svolga il ruolo di mediatore durante il colloquio. Gli oneri, per quanto riguarda la mediazione attuata dall’organismo competente, sono prefissati per legge e una quota dell’indennità deve essere saldata, da parte di coloro che hanno avviato la procedura di mediazione, prima dell’incontro, mentre il saldo del servizio a incontro concluso.
Per conoscere tutte le modalità con cui presentare la domanda di mediazione, o per ulteriori informazioni in merito alle liti condominiali, potete contattare lo Sportello Condominio della Camera di commercio della vostra città di residenza.
A tutti noi sarà sicuramente capitato di avere vicini di casa con un cane che abbaiava durante il giorno e la notte, vicini rumorosi sia il mattino presto che a tarda notte, oppure che spostavano i mobili o che insistevano sulla necessità di rifare la facciata del palazzo mentre a noi non sembrava così urgente, tutti validi e ricorrenti motivi di discussione.
D’altra parte, è vero che i nostri vicini di casa non sono i nostri amici o la nostra famiglia, ma dobbiamo comunque rapportarci con loro e il senso comune suggerisce l’esigenza di mantenere buoni rapporti, se non altro per il quieto vivere.
La Legge “del fare”, emanata nel 2013, ha stabilito che vi è l’urgenza di limitare i poteri di rappresentanza dell’amministratore di condominio e ha emanato diverse normative a cui è possibile appellarsi in caso di liti condominali (ad esempio il comma 2 dell’articolo 1136 del Codice Civile), così come l’esigenza di disporre dell’assistenza di un avvocato nelle fasi del processo, introducendo, inoltre, la gratuità del servizio di quest’ultimo nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo tra le parti.
A partire da settembre 2013 è subentrato l’obbligo, per tutti coloro che vogliono rivolgersi al Tribunale per fare causa all’amministratore di condominio o proprio vicino di casa per diversi motivi, di cercare una mediazione, e questo vale anche nel caso in cui fosse l’amministratore del condominio a fare causa a uno o più condomini: in tal caso i condomini citati in causa possono intervenire direttamente e impugnare le decisioni del Tribunale, anche qualora l’amministratore agisse in nome di tutti gli altri condomini.
La procedura di mediazione, per poter essere attuata, necessita la presentazione della domanda presso l’organismo di mediazione, l’attestazione del versamento della quota di 48,50 euro e, entro un tempo massimo di 15 giorni, tale organismo fissa la data per un incontro tra le due parti, nominando una figura che svolga il ruolo di mediatore durante il colloquio. Gli oneri, per quanto riguarda la mediazione attuata dall’organismo competente, sono prefissati per legge e una quota dell’indennità deve essere saldata, da parte di coloro che hanno avviato la procedura di mediazione, prima dell’incontro, mentre il saldo del servizio a incontro concluso.
Per conoscere tutte le modalità con cui presentare la domanda di mediazione, o per ulteriori informazioni in merito alle liti condominiali, potete contattare lo Sportello Condominio della Camera di commercio della vostra città di residenza.