Scrittura privata di compravendita

Una panoramica dettagliata e completa sulla scrittura privata di compravendita di un immobile, la procedura attraverso la quale è possibile non rivolgersi necessariamente a un notaio per portare a termine la trattativa tra i soggetti coinvolti.
Solitamente nel nostro mercato immobiliare viene poco utilizzata la procedura della scrittura privata di compravendita poiché in molti sono erroneamente convinti che per giungere al rogito, cioè al contratto che sancisce il trasferimento di proprietà dal venditore all'acquirente, ci si debba per forza rivolgere a un notaio.
Come viene più dettagliatamente spiegato nell'articolo sul contratto preliminare, questo esprime solo l'intenzione dei soggetti coinvolti di concludere l'affare. Il documento non viene sottoscritto dinanzi a un notaio quindi non può essere iscritto nei Registri Immobiliari. Per poterlo fare è necessario ricorrere all'intervento di un notaio che gli dia la forma di atto pubblico. Allo stesso modo sembrerebbe che per sottoscrivere il contratto definitivo ci sia bisogno della presenza di un notaio per autenticare l'atto.
Invece si evince dalla normativa in materia, e più specificatamente dall'articolo 2657 del Codice civile, che è possibile trascrivere il contratto con scrittura privata con sottoscrizione autenticata oppure accertata giudizialmente. Quest'ultima condizione rappresenta infatti l'alternativa all'intervento di un notaio.
L'accertamento giudiziale è uno strumento giuridico istituito in via generale per regolamentare quei casi in cui vi sia da verificare l'identità del sottoscrittore di un documento. L'articolo 216 del Codice di procedure civile recita: "L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore". Questo significa che anche se non c'è alcuna causa in corso un soggetto ha il diritto di richiedere l'accertamento della firma di un documento. Questa possibilità risulta garante degli interessi del venditore che, d'accordo con l'acquirente, avvia la sottoscrizione privata del contratto di compravendita e poi sottopone l'atto alla verifica giudiziale in merito all'identità dell'acquirente.
Il vantaggio di questa procedura è quello di non implicare la presenza di un notaio, condizione che farebbe lievitare i costi. È consigliabile l'aiuto di un avvocato che comunque risulta presentare una parcella inferiore a quella di un notaio.
Quando è stata accertata la sottoscrizione si può procedere con la trascrizione della scrittura privata che a quel punto avrà la stessa validità di un atto notarile.
Solitamente nel nostro mercato immobiliare viene poco utilizzata la procedura della scrittura privata di compravendita poiché in molti sono erroneamente convinti che per giungere al rogito, cioè al contratto che sancisce il trasferimento di proprietà dal venditore all'acquirente, ci si debba per forza rivolgere a un notaio.
Come viene più dettagliatamente spiegato nell'articolo sul contratto preliminare, questo esprime solo l'intenzione dei soggetti coinvolti di concludere l'affare. Il documento non viene sottoscritto dinanzi a un notaio quindi non può essere iscritto nei Registri Immobiliari. Per poterlo fare è necessario ricorrere all'intervento di un notaio che gli dia la forma di atto pubblico. Allo stesso modo sembrerebbe che per sottoscrivere il contratto definitivo ci sia bisogno della presenza di un notaio per autenticare l'atto.
Invece si evince dalla normativa in materia, e più specificatamente dall'articolo 2657 del Codice civile, che è possibile trascrivere il contratto con scrittura privata con sottoscrizione autenticata oppure accertata giudizialmente. Quest'ultima condizione rappresenta infatti l'alternativa all'intervento di un notaio.
L'accertamento giudiziale è uno strumento giuridico istituito in via generale per regolamentare quei casi in cui vi sia da verificare l'identità del sottoscrittore di un documento. L'articolo 216 del Codice di procedure civile recita: "L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore". Questo significa che anche se non c'è alcuna causa in corso un soggetto ha il diritto di richiedere l'accertamento della firma di un documento. Questa possibilità risulta garante degli interessi del venditore che, d'accordo con l'acquirente, avvia la sottoscrizione privata del contratto di compravendita e poi sottopone l'atto alla verifica giudiziale in merito all'identità dell'acquirente.
Il vantaggio di questa procedura è quello di non implicare la presenza di un notaio, condizione che farebbe lievitare i costi. È consigliabile l'aiuto di un avvocato che comunque risulta presentare una parcella inferiore a quella di un notaio.
Quando è stata accertata la sottoscrizione si può procedere con la trascrizione della scrittura privata che a quel punto avrà la stessa validità di un atto notarile.