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Scia commercio

Scia commercio
La Scia commercio è il documento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività: un’autocertificazione che è necessario presentare nei casi in cui si intenda avviare, apportare modifiche oppure concludere un’attività nel settore commerciale, artigianale e industriale. Tale documento è diventato efficace con la legge 122/2010, con la quale ha sostituito la Dia. Con la Scia commercio si è sostanzialmente attuato uno dei principi di sburocratizzazione delle procedure pendenti sulle amministrazioni locali in quanto, a seguito della presentazione, l’autocertificazione ha una validità immediata, senza rendere necessari i controlli da parte degli enti competenti e, di conseguenza, le lunghe tempistiche derivanti. La Scia, infatti, si sostituisce a ogni genere di autorizzazione e licenza in merito.

Per presentare la Scia commercio occorre scaricare dal sito web istituzionale del proprio comune di appartenenza la relativa modulistica o informarsi presso il SUAP sui documenti che occorre esibire in merito. Si ricorda che i modelli Scia fanno riferimento a dei moduli regionali e a delle schede aggiuntive che variano a seconda dell’attività che si desidera iniziare, modificare o cessare. Occorre pertanto procedere con la compilazione del modello Scia più appropriato alla propria attività, corredandolo delle autocertificazioni che attestano requisiti soggettivi e oggettivi relativi al possesso delle competenze per svolgere l’attività e alla conformità ai criteri edilizi, urbanistici e igienico – sanitari delle strutture e delle attrezzature. Per alcune tipologie di attività viene anche richiesto di allegare eventuali elaborazioni tecniche, come la planimetria dei locali. Infine non può mancare la copia dei documenti di identità.

Una volta compilata tutta la documentazione concernente la Scia relativa all’attività commerciale che si intende porre in essere, occorre trasmetterla in modalità esclusivamente telematica al SUAP (lo Sportello Unico per le Attività Produttive) della propria regione. A questo punto il personale ivi impiegato procederà entro 60 giorni a verificare la sussistenza di quanto dichiarato dal soggetto richiedente. Nel caso vengano rilevate delle incompletezze o delle non conformità il SUAP invita il richiedente a completare la documentazione e a regolarizzare l’attività. Se questo non avviene o si rileva la dichiarazione di falsi requisiti è possibile incorrere in sanzioni commisurate.

La Scia commercio, così come quelle concernenti altri settori, possono essere presentate dal soggetto stesso che le ha compilate oppure da un terzo intermediario di fiducia, come un professionista qualificato (es. commercialista) o l’associazione di categoria di appartenenza. I documenti vanno spediti tramite posta elettronica certificata, ovvero PEC to PEC. In alternativa vi è la possibilità offerta dalle Camere di Commercio italiane di utilizzare la ComUnica Starweb, ovvero una procedura guidata per inoltrare la documentazione. Completata l’operazione l’utente otterrà una ricevuta di ricezione.

Si ricorda inoltre che sui siti locali della Camera di Commercio è possibile trovare l’elenco completo di tutte le attività commerciali che sono e non sono sottoposte alla presentazione della Scia commercio. Tra quelle che non richiedono il documento si ricordano le piccole botteghe artigiane, come ad esempio le sartorie, con non più di tre dipendenti e che non producono emissioni e rifiuti pericolosi, inquinamento acustico e che non possiedono scarichi idrici. Invece le attività con un massimo di tre impiegati richiedono la Scia se sono imprese in precedenza soggette all’esibizione del nulla osta, poiché ritenute poco salutari per l’ambiente (es. le autofficine e le lavanderie).