Risoluzione contratto di locazione

La risoluzione di un contratto di locazione può avvenire per naturale scadenza del contratto o in via anticipata, cioè prima della scadenza stabilita al momento della stipula.
Nel caso in cui la risoluzione avvenga in via anticipata, bisogna effettuare la registrazione della risoluzione presso l'Agenzia delle Entrate e si deve procedere con un versamento tramite modello F23 di 67 euro, tariffa unica per questo tipo di pratiche.
Se in fase di registrazione del contratto è stato versato l'intero importo del registro di imposta, il locatario ha diritto al rimborso di quanto versato calcolato sulle mensilità o annualità che mancano alla naturale scadenza del contratto. Se, invece, si è scelto il pagamento rateale in corrispondenza del rinnovo annuale, nulla sarà dovuto al locatario.
La corresponsione dell'imposta di 67 euro spetta in solido a locatario e locatore, cioè proprietario e colui che ha affittato l'immobile, proprio come succede per le imposte dovute per la registrazione del contratto di locazione. In mancanza della comunicazione di risoluzione all'Agenzia delle Entrate, si dovranno pagare le imposte di registro per gli anni successivi di rinnovo.
Oltre alla burocrazia, ci sono altre formalità che locatore e conduttore devono espletare: innanzitutto, la comunicazione della volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata 6 mesi prima della data di effettiva risoluzione. Questo vale sia per il locatore, sia per il conduttore, indipendentemente dai motivi di risoluzione; sono ammissibili tempi diversi di comunicazione solo se espressamente indicati nel contratto di affitto.
Il conduttore, cioè colui che abita l'immobile in affitto, è tenuto alla corresponsione del canone fino alla data di risoluzione, anche se ha già liberato l'immobile in anticipo. Inoltre, la o le mensilità versate in qualità di caparra, non possono valere per “scalare” l'affitto, anche se questa pratica è molto diffusa. La finalità della caparra, infatti, è tutt'altra: al termine del periodo di locazione, il proprietario può effettuare un sopralluogo per valutare lo stato in cui è tenuto l'immobile e, in caso di danni non dovuti alla naturale usura, può trattenere tutta o una parte della caparra come risarcimento.
La risoluzione del contratto di locazione può avvenire anche quando il contratto viene ceduto, cioè quando subentra un altro inquilino al posto del titolare del contratto. In questo caso, occorre solamente comunicare all'Agenzia delle Entrate la modifica della titolarità del contratto senza che nulla sia dovuto, oltre alle imposte di bollo.
Nel caso in cui la risoluzione avvenga in via anticipata, bisogna effettuare la registrazione della risoluzione presso l'Agenzia delle Entrate e si deve procedere con un versamento tramite modello F23 di 67 euro, tariffa unica per questo tipo di pratiche.
Se in fase di registrazione del contratto è stato versato l'intero importo del registro di imposta, il locatario ha diritto al rimborso di quanto versato calcolato sulle mensilità o annualità che mancano alla naturale scadenza del contratto. Se, invece, si è scelto il pagamento rateale in corrispondenza del rinnovo annuale, nulla sarà dovuto al locatario.
La corresponsione dell'imposta di 67 euro spetta in solido a locatario e locatore, cioè proprietario e colui che ha affittato l'immobile, proprio come succede per le imposte dovute per la registrazione del contratto di locazione. In mancanza della comunicazione di risoluzione all'Agenzia delle Entrate, si dovranno pagare le imposte di registro per gli anni successivi di rinnovo.
Oltre alla burocrazia, ci sono altre formalità che locatore e conduttore devono espletare: innanzitutto, la comunicazione della volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata 6 mesi prima della data di effettiva risoluzione. Questo vale sia per il locatore, sia per il conduttore, indipendentemente dai motivi di risoluzione; sono ammissibili tempi diversi di comunicazione solo se espressamente indicati nel contratto di affitto.
Il conduttore, cioè colui che abita l'immobile in affitto, è tenuto alla corresponsione del canone fino alla data di risoluzione, anche se ha già liberato l'immobile in anticipo. Inoltre, la o le mensilità versate in qualità di caparra, non possono valere per “scalare” l'affitto, anche se questa pratica è molto diffusa. La finalità della caparra, infatti, è tutt'altra: al termine del periodo di locazione, il proprietario può effettuare un sopralluogo per valutare lo stato in cui è tenuto l'immobile e, in caso di danni non dovuti alla naturale usura, può trattenere tutta o una parte della caparra come risarcimento.
La risoluzione del contratto di locazione può avvenire anche quando il contratto viene ceduto, cioè quando subentra un altro inquilino al posto del titolare del contratto. In questo caso, occorre solamente comunicare all'Agenzia delle Entrate la modifica della titolarità del contratto senza che nulla sia dovuto, oltre alle imposte di bollo.