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Registrazione contratti locazione

Registrazione contratti locazione
Tutti i contratti di affitto di beni immobili devono obbligatoriamente essere registrati, indipendentemente dall’importo del canone stabilito. Non c’è l’obbligo di registrazione solo nei casi di contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno.

La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza; per le locazioni fra privati di immobili a uso abitativo è possibile optare per un regime facoltativo che è quello della cedolare secca, che prevede il versamento di un'imposta in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali per il reddito derivante dall’immobile ed esenta dal pagamento delle imposte di registro e di bollo normalmente dovute.

Il contratto di locazione può essere registrato espletando la pratica negli uffici dell'Agenzia delle entrate; incaricando un intermediario abilitato quali agenzie, associazioni di categoria, centri di assistenza fiscale; utilizzando i servizi telematici disponibili nell'apposita sezione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, previa registrazione, una modalità obbligatoria per le agenzie immobiliari e i proprietari di almeno dieci immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti.

La registrazione di un contratto di locazione comporta il pagamento di un’imposta di registro e di un’imposta di bollo; l'importo del bollo è fisso mentre l'imposta di registro varia a seconda della tipologia di immobile affittato, se a uso abitativo, strumentale, fondo rustico o altro. Per i contratti che durano più annualità c'è la possibilità di scegliere se pagare in un'unica soluzione l’imposta di registrazione dovuta per l’intera durata del contratto di affitto, oppure se versare l’imposta anno per anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta; se il contratto viene disdetto prima della sua naturale scadenza e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, si ha diritto al rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta.