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Procedura di sfratto

Procedura di sfratto
Lo sfratto è un atto giudiziario che ha luogo nell’ambito di un rapporto di locazione tra l’inquilino e il proprietario di un immobile abitativo. Il proprietario si rivolge al giudice per chiedergli di emettere il provvedimento di sfratto quando l’inquilino non riesce più a sostenere le spese di locazione pur rimanendo il loco. Il provvedimento di sfratto ha valenza esecutiva, ovvero l’inquilino è obbligato a riconsegnare l’immobile al proprietario. La procedura di sfratto contempla una serie di passaggi, vediamo quali.

Un ritardo di una mensilità nel pagamento del canone di locazione da parte dell’inquilino comporta la possibilità per il proprietario di inviargli una diffida scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel quale è contenuto l’avviso di scioglimento del contratto di affitto. A questo punto il proprietario può iniziare la causa per procedere con lo sfratto, appoggiandosi a un avvocato.

Segue dunque la citazione in causa con la relativa intimazione di sfratto: l’inquilino pertanto riceverà l’atto di citazione per la convalida dello sfratto da parte di un ufficiale giudiziario e verrà, quindi, invitato a presentarsi davanti al giudice in un giorno e un orario stabiliti.

A questo punto le parti in causa dovranno presentarsi alla prima udienza. Nel caso l’inquilino ritenga che lo sfratto sia ingiusto, poiché è in grado di esibire documenti che attestano l’avvenuto versamento per esempio, deve costituirsi parte in causa appoggiandosi anch’esso a un avvocato. Se invece l’inquilino è effettivamente nel torto, vi sono tre possibili via d’uscita.

La prima contempla il pagamento al proprietario in sede di udienza delle somme entrate in mora, oltre che le spese processuali. A tale soluzione l’inquilino non potrà ricorrere per un numero superiore di tre volte nell’arco temporale di quattro anni.

La seconda possibilità contempla il concordare una data limite per stabilire la restituzione delle corrispondenti somme in mora e per dare quindi all’inquilino la possibilità di reperire i soldi. Tale soluzione viene concessa solo nei casi di comprovata difficoltà economica o di malattia dell’inquilino e, solitamente, la tempistica accordata è di 90 giorni o, nei casi più gravi, di 120. Se tale termine non viene rispettato si dovrà procedere con la convalida dello sfratto. A tale possibilità non è possibile ricorrere per più di quattro volte in quattro anni.

La terza soluzione è la convalida dello sfratto, che si verifica nei casi in cui l’inquilino non si presenta davanti al giudice, nel caso non abbia nulla da contestare o nel caso non intenda esibire motivazioni che proroghino il pagamento di 90 o 120 giorni. In tal caso l’inquilino ha l’obbligo di abbandonare l’immobile entro un preciso giorno e di pagare tutte le somme di locazione arretrate e in mora e le spese legali. Tuttavia occorre sottolineare che lo sfratto effettivo non avviene in modo così semplice e lineare. Infatti solitamente l’inquilino riceve la notifica di un atto in cui gli si ricorda di abbandonare l’immobile entro 10 giorni, pena la rimozione forzata. Ma allo scadere di questi giorni se l’inquilino non è andato via dalla casa, il proprietario dovrà inviare un altro atto di notifica all’occupante in cui gli segnala la data in cui avverrà lo sgombero forzato con l’intervento di un ufficiale giudiziario, secondo le modalità previste dalla legge. In tal caso il proprietario dovrà attendere anche la disponibilità dell’ufficiale.

La procedura di sfratto illustrata avviene quando il rapporto di locazione tra il proprietario e l’inquilino è registrato per scritto. Nei casi in cui non è così, il contratto è legalmente nullo, pertanto anche lo sfratto a livello giudiziario non può aver luogo. Per risolvere il contenzioso in questi casi è necessario intraprendere una causa vera e propria.

Per ulteriori informazioni si consiglia di navigare il sito: http://www.laleggepertutti.it/17463_sfratto-tutto-cio-che-ce-da-sapere-se-il-conduttore-non-paga-il-canone-di-locazione