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Sfratto esecutivo

Sfratto esecutivo
Tutto quello che c'è da sapere sul funzionamento dello sfratto esecutivo, ovvero come si esplica la procedura esecutiva dello sfratto una volta che l'affittuario abbia ricevuto la notifica.

Prima di entrare nel merito della questione è necessario ricordare le tipologie di sfratto previste dal Codice di Procedura Civile: sfratto per morosità (nel caso in cui l'inquilino non corrisponda il canone mensile d'affitto o non paghi gli oneri accessori relativi all'immobile in oggetto), sfratto per finita locazione (quando alla scadenza del termine contrattuale il proprietario non voglia rinnovare automaticamente la validità dello stessi) e lo sfratto per necessità (interviene nei casi in cui il proprietario voglia destinare l'immobile in oggetto a un uso diverso da quello locativo).

Dopo che il proprietario ha inoltrato la richiesta di sfratto al Giudice per farne accertare la validità e per far eseguire la procedura, il Tribunale (accertata la validità della richiesta) deve inoltrare la notifica di sfratto all'inquilino insieme all'atto con cui il Giudice ha validato lo sfratto.

Dal giorno in cui il conduttore riceve la notifica ha 10 giorni per lasciare l'immobile al proprietario; nel caso in cui l'inquilino non rispetti l'indicazione esecutiva si procede con l'esecuzione forzata, evenienza che viene resa nota nella notifica ricevuta.
Avvenuta la notifica dell'atto di precetto anche l'ufficiale giudiziario ne controlla la validità e avvisa il conduttore con almeno tre giorni di anticipi della sua visita presso l'immobile in oggetto per procedere con l'esecuzione materiale dello sfratto.

Di fatto l'esecutività dello sfratto decorre dal giorno in cui viene ricevuta dall'inquilino la notifica di sfratto da parte dell'ufficiale giudiziario, come stabilito dagli articoli 608 e 611 del Codice di Procedura Civile.

L'inquilino ha la facoltà di opporsi motivamente all'esecuzione dello sfratto entro 5 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo, come previsto dall'articolo 617 del Codice di Procedura Civile.
Qualora l'opposizione del conduttore non venga accolta e il Giudice ribadisca la validità esecutiva dello sfratto, l'inquilino può presentare ricorso solo alla Corte di Cassazione per impugnare la decisione.

Il Tribunale competente per espletare l'intera procedura è quello territorialmente competente per la zona in cui è ubicato l'immobile in oggetto.

In sede di Tribunale se il proprietario non è presente durante l'udienza di convalida della richiesta, la domanda di sfratto perde la sua efficacia e viene considerata estinta.