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Intimazione di sfratto

Intimazione di sfratto
L’intimazione di sfratto è un atto predisposto dal legale del proprietario di un immobile nei confronti dell’inquilino per il mancato riscontro alla lettera di diffida, anche nota come “messa in mora”, con la quale ha luogo un primo sollecito di pagamento. La diffida scritta viene notificata e inoltrata a seguito di un ritardo di 20 giorni nel pagamento del canone di locazione e rappresenta un avviso di scioglimento del contratto di affitto. L’intimazione si accompagna a una citazione in causa per l’atto di convalida dello sfratto in Tribunale.

L’intimazione di sfratto è dunque uno dei primi passi che contraddistinguono la procedura di sfratto, applicabile nei casi in cui gli inquilini non corrispondano gli oneri concernenti il contratto di locazione con il proprietario dell’immobile in cui abitano.

Nello specifico con l’intimazione di sfratto l’avvocato predispone un atto di citazione nei confronti dell’inquilino, in cui lo si invita a comparire in Tribunale davanti al giudice in un giorno e in una data stabilita per l’udienza. In tal caso se l’intimato non si presenta in Tribunale alla data prefissata si costituiscono effettivamente i presupposti per l’atto di convalida esecutiva dello sfratto da parte del giudice competente. Se invece l’intimato decide di presentarsi davanti al giudice, il procedimento di sfratto prende la piega di un processo maggiormente ordinario.

Se all’intimazione di sfratto segue la convalida esecutiva da parte del giudice, ma l’inquilino non provvede a liberare l’abitazione, l’avvocato del proprietario potrà redare un atto di precetto con il quale lo invita ad abbandonare l’immobile entro 10 giorni.

Tuttavia allo scadere dei 10 giorni, se l’inquilino non ha ancora lasciato la casa, è possibile notificare la monitoria di sgombero: un ulteriore atto di notifica con il quale il Tribunale informa l’inquilino che, in un determinato giorno e a una precisa ora, il proprietario si recherà presso l’immobile occupato per sgomberarlo con il supporto della forza pubblica. Nel caso in cui, a questo punto, l’inquilino occupante non proceda a liberare l’immobile, sarà quindi possibile procedere con l’esecuzione effettiva dello sfratto, al termine del quale verrà redatto il verbale di rilascio dell’immobile da parte dell’Ufficiale Giudiziario. Tuttavia occorre ricordare che per procedere effettivamente con la rimozione forzata dall’appartamento, il proprietario dovrà attendere anche la disponibilità dell’Ufficiale Giudiziario, attesa che potrebbe comportare tempistiche anche piuttosto lunghe.