Iva 10 ristrutturazioni

Per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia viene applicata l'IVA al 10% anziché al 22%, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2014.
L'applicazione dell'IVA agevolata però non ricorre in tutti i casi: ci sono varie specifiche in merito al periodo temporale di effettuazione dei lavori e in merito alla tipologia di lavori che configurano la possibilità o l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni.
Il primo criterio per ottenere la detrazione è che i lavori siano stati eseguiti per la ristrutturazione edilizia di un locale adibito ad uso domestico o per lavori su parti comuni di uno stabile condominiale o residenziale. In alcuni casi ci sono anche delle differenze in base al fatto che la manutenzione sia di tipo ordinario o straordinario.
Per manutenzione ordinaria si intendono quei lavori per riparare parti del locale, per rinnovare le finiture degli immobili o per sostituirne una parte, inclusi i lavori per mettere a punto, mantenere o integrare l'efficienza degli impianti tecnologici.
La manutenzione straordinaria comprende invece quei lavori che implicano un cambiamento strutturale nel locale, come modifiche strutturali agli impianti, compresi gli impianti idrosanitari e tecnologici. La restrizione sui lavori di manutenzione straordinaria indica che si può usufruire della detrazione solo se questo tipo di lavori viene eseguito nel perimetro dell'immobile senza che questo venga modificato o ampliato e solo se con questi lavori non cambia la destinazione dell'immobile (da uso abitativo a uso commerciale, per intenderci).
La riduzione dell'IVA al 10% viene applicata anche nei casi di cessione di beni, ma solo se questi sono inseriti in casi in cui la fornitura che li riguarda è già presente nel contratto di appalto. Questo particolare tipo di aliquota si applica solo se i beni concessi in appalto raggiungono un valore pari a quello della prestazione di cui si sta prendendo in considerazione il caso, calcolato al netto dei beni stessi.
I beni su cui poter ottenete l'agevolazione dell'IVA al 10% sono: ascensori e montacarichi, sanitari e rubinetteria, impianti di sicurezza, videocitofoni, infissi interni ed esterni, caldaie, condizionatori.
Non è invece possibile usufruire dell'agevolazione per i materiali provenienti da un fornitore diverso rispetto a chi esegue i lavori, per i beni acquistati dal committente, per le prestazioni professionali e per la prestazione di servizi effettuate tramite subappalti ottenuti dalla ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione.
Per usufruire delle agevolazioni bisogna comunque presentare fattura delle spese sostenute.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
L'applicazione dell'IVA agevolata però non ricorre in tutti i casi: ci sono varie specifiche in merito al periodo temporale di effettuazione dei lavori e in merito alla tipologia di lavori che configurano la possibilità o l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni.
Il primo criterio per ottenere la detrazione è che i lavori siano stati eseguiti per la ristrutturazione edilizia di un locale adibito ad uso domestico o per lavori su parti comuni di uno stabile condominiale o residenziale. In alcuni casi ci sono anche delle differenze in base al fatto che la manutenzione sia di tipo ordinario o straordinario.
Per manutenzione ordinaria si intendono quei lavori per riparare parti del locale, per rinnovare le finiture degli immobili o per sostituirne una parte, inclusi i lavori per mettere a punto, mantenere o integrare l'efficienza degli impianti tecnologici.
La manutenzione straordinaria comprende invece quei lavori che implicano un cambiamento strutturale nel locale, come modifiche strutturali agli impianti, compresi gli impianti idrosanitari e tecnologici. La restrizione sui lavori di manutenzione straordinaria indica che si può usufruire della detrazione solo se questo tipo di lavori viene eseguito nel perimetro dell'immobile senza che questo venga modificato o ampliato e solo se con questi lavori non cambia la destinazione dell'immobile (da uso abitativo a uso commerciale, per intenderci).
La riduzione dell'IVA al 10% viene applicata anche nei casi di cessione di beni, ma solo se questi sono inseriti in casi in cui la fornitura che li riguarda è già presente nel contratto di appalto. Questo particolare tipo di aliquota si applica solo se i beni concessi in appalto raggiungono un valore pari a quello della prestazione di cui si sta prendendo in considerazione il caso, calcolato al netto dei beni stessi.
I beni su cui poter ottenete l'agevolazione dell'IVA al 10% sono: ascensori e montacarichi, sanitari e rubinetteria, impianti di sicurezza, videocitofoni, infissi interni ed esterni, caldaie, condizionatori.
Non è invece possibile usufruire dell'agevolazione per i materiali provenienti da un fornitore diverso rispetto a chi esegue i lavori, per i beni acquistati dal committente, per le prestazioni professionali e per la prestazione di servizi effettuate tramite subappalti ottenuti dalla ditta che si occupa dei lavori di ristrutturazione.
Per usufruire delle agevolazioni bisogna comunque presentare fattura delle spese sostenute.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.