Blocco sfratti

Quando si parla di blocco sfratti ci si riferisce a un Decreto legge emanato dal Governo, emanato al fine di tutelare i nuclei famigliari in affitto che vivono in situazioni economiche e di salute precarie e disagiate. Con tale decreto, infatti, è possibile scongiurare il rischio dello sfratto se accertati e certificati determinati requisiti. Con il decreto “Milleproroghe”, il governo ha prorogato il blocco degli sfratti per finita locazione fino al 30 giugno del 2014.
Il blocco sfratti concerne la tipologia di sfratti per finita locazione. Nello specifico il decreto riguarda gli inquilini con un reddito annuo lordo inferiore ai 27.000 euro, che non possiedono altra abitazione idonea nella regione di residenza e il cui nucleo famigliare comprende persone oltre i sessantacinque anni, soggetti affetti da patologie terminali o portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore al 66%. Il blocco sfratti si applica anche ai nuclei familiari che, nelle medesime condizioni di reddito e non possidenza, hanno figli a carico.
Il decreto "blocco sfratti" si applica ai comuni di provincia, a quelli confinanti con i capoluoghi di provincia con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo è possibile consultare la corrispondente pagina web del sito online di Confedilizia, che fornisce l’elenco completo dei comuni interessati dal blocco sfratti.
L’esecuzione effettiva del blocco della procedura di sfratto ha luogo a seguito della presentazione, presso la cancelleria del Giudice procedente, della documentazione inerente in merito che attesti il possesso dei requisiti per avvalersi del decreto. La documentazione consiste in un’autocertificazione che va messa a punto secondo quanto dichiarato dagli articoli 21 e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000. Tuttavia, l’esecuzione del blocco sfratti può essere contestata dal proprietario dell’immobile abitativo nei casi in cui i requisiti dichiarati dagli inquilini non sussistano: in tal caso il proprietario dovrà presentare il ricorso al giudice dell’esecuzione.
Durante il periodo della sospensione l’inquilino dovrà corrispondere al locatore un canone incrementato del 20%, che non esonera lo stesso dal risarcimento di un eventuale maggior danno, e decade dall’interruzione in caso di sopraggiunta morosità, eccetto i casi di sanatoria davanti al Giudice. D’altra parte il proprietario potrà interrompere o evitare del tutto la sospensione nel caso dimostri di trovarsi nelle medesime condizioni dell’inquilino oppure nei casi di sopraggiunta necessità dell’abitazione. In ogni caso il proprietario dovrà presentare il ricorso davanti al Giudice competente dell’esecuzione che emetterà la sua decisione con decreto.
Si ricorda inoltre che in alcuni comuni, come quello di Torino, Milano, Roma, Bari per esempio, oltre che quelli ad alta densità abitativa, i canoni ricevuti dai proprietari non sono imponibili sulle imposte dirette.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito web di Confedilizia, alla voce “Sfratti”.
Il blocco sfratti concerne la tipologia di sfratti per finita locazione. Nello specifico il decreto riguarda gli inquilini con un reddito annuo lordo inferiore ai 27.000 euro, che non possiedono altra abitazione idonea nella regione di residenza e il cui nucleo famigliare comprende persone oltre i sessantacinque anni, soggetti affetti da patologie terminali o portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore al 66%. Il blocco sfratti si applica anche ai nuclei familiari che, nelle medesime condizioni di reddito e non possidenza, hanno figli a carico.
Il decreto "blocco sfratti" si applica ai comuni di provincia, a quelli confinanti con i capoluoghi di provincia con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo è possibile consultare la corrispondente pagina web del sito online di Confedilizia, che fornisce l’elenco completo dei comuni interessati dal blocco sfratti.
L’esecuzione effettiva del blocco della procedura di sfratto ha luogo a seguito della presentazione, presso la cancelleria del Giudice procedente, della documentazione inerente in merito che attesti il possesso dei requisiti per avvalersi del decreto. La documentazione consiste in un’autocertificazione che va messa a punto secondo quanto dichiarato dagli articoli 21 e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000. Tuttavia, l’esecuzione del blocco sfratti può essere contestata dal proprietario dell’immobile abitativo nei casi in cui i requisiti dichiarati dagli inquilini non sussistano: in tal caso il proprietario dovrà presentare il ricorso al giudice dell’esecuzione.
Durante il periodo della sospensione l’inquilino dovrà corrispondere al locatore un canone incrementato del 20%, che non esonera lo stesso dal risarcimento di un eventuale maggior danno, e decade dall’interruzione in caso di sopraggiunta morosità, eccetto i casi di sanatoria davanti al Giudice. D’altra parte il proprietario potrà interrompere o evitare del tutto la sospensione nel caso dimostri di trovarsi nelle medesime condizioni dell’inquilino oppure nei casi di sopraggiunta necessità dell’abitazione. In ogni caso il proprietario dovrà presentare il ricorso davanti al Giudice competente dell’esecuzione che emetterà la sua decisione con decreto.
Si ricorda inoltre che in alcuni comuni, come quello di Torino, Milano, Roma, Bari per esempio, oltre che quelli ad alta densità abitativa, i canoni ricevuti dai proprietari non sono imponibili sulle imposte dirette.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito web di Confedilizia, alla voce “Sfratti”.