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Testamento pubblico

Testamento pubblico
Il testamento pubblico, al pari di ogni altro testamento, è un documento unilaterale con cui il testatore, colui che ne dà disposizione, decide in quali misure suddividere i propri beni tra i beneficiari quando egli non sarà più in vita. È l'unico atto giuridico che produce effetti dopo la morte della persona che ne è titolare.

Il testamento pubblico, a differenza di quello olografo, è ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni. A definire le modalità di redazione e le caratteristiche di validità del testamento pubblico, è l'articolo 603 del Codice Civile: in base a questo articolo, il testamento pubblico deve essere letto dal notaio in presenza del testatore e dei testimoni, che firmano il testamento in cui si indica il giorno, la data e il luogo dell'avvenuta lettura.

Per essere ritenuto valido, il testamento pubblico deve rispettare alcuni requisiti quali la dichiarazione del testatore delle proprie volontà di fronte al notaio e la successiva redazione scritta; la presenza dei testimoni, di norma 2, ma diventano 4 se il testatore è sordomuto o impossibilitato per altri motivi a esporre le proprie volontà. Come già detto, gli altri requisiti essenziali sono l'indicazione di data, ora e luogo delle avvenute disposizioni, le firme di testatore, testimoni e notaio e l'indicazione del rispetto delle formalità del caso.

Come per ogni testamento, anche in quello pubblico devono essere indicati i beni di cui si intende disporre dopo la fine della vita e i beneficiari di queste disposizioni. Innanzitutto, i legittimari, cioè i parenti di primo grado, coniuge e figli, che per legge non possono essere esclusi dalle ultime volontà. Oltre ai legittimari, o se questi non ci siano, il testatore può elencare i beneficiari e ciò che intende lasciare in eredità a ciascuno.

Nel caso in cui il testatore non indichi i legittimari, pur essendo questi presenti, il testamento può essere dichiarato nullo o, come spesso succede, lo si può “impugnare”, cioè contestare per ottenere ciò che spetta ai legittimari secondo la legge.