Testamento pubblico

Il testamento pubblico, al pari di ogni altro testamento, è un documento unilaterale con cui il testatore, colui che ne dà disposizione, decide in quali misure suddividere i propri beni tra i beneficiari quando egli non sarà più in vita. È l'unico atto giuridico che produce effetti dopo la morte della persona che ne è titolare.
Il testamento pubblico, a differenza di quello olografo, è ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni. A definire le modalità di redazione e le caratteristiche di validità del testamento pubblico, è l'articolo 603 del Codice Civile: in base a questo articolo, il testamento pubblico deve essere letto dal notaio in presenza del testatore e dei testimoni, che firmano il testamento in cui si indica il giorno, la data e il luogo dell'avvenuta lettura.
Per essere ritenuto valido, il testamento pubblico deve rispettare alcuni requisiti quali la dichiarazione del testatore delle proprie volontà di fronte al notaio e la successiva redazione scritta; la presenza dei testimoni, di norma 2, ma diventano 4 se il testatore è sordomuto o impossibilitato per altri motivi a esporre le proprie volontà. Come già detto, gli altri requisiti essenziali sono l'indicazione di data, ora e luogo delle avvenute disposizioni, le firme di testatore, testimoni e notaio e l'indicazione del rispetto delle formalità del caso.
Come per ogni testamento, anche in quello pubblico devono essere indicati i beni di cui si intende disporre dopo la fine della vita e i beneficiari di queste disposizioni. Innanzitutto, i legittimari, cioè i parenti di primo grado, coniuge e figli, che per legge non possono essere esclusi dalle ultime volontà. Oltre ai legittimari, o se questi non ci siano, il testatore può elencare i beneficiari e ciò che intende lasciare in eredità a ciascuno.
Nel caso in cui il testatore non indichi i legittimari, pur essendo questi presenti, il testamento può essere dichiarato nullo o, come spesso succede, lo si può “impugnare”, cioè contestare per ottenere ciò che spetta ai legittimari secondo la legge.
Il testamento pubblico, a differenza di quello olografo, è ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni. A definire le modalità di redazione e le caratteristiche di validità del testamento pubblico, è l'articolo 603 del Codice Civile: in base a questo articolo, il testamento pubblico deve essere letto dal notaio in presenza del testatore e dei testimoni, che firmano il testamento in cui si indica il giorno, la data e il luogo dell'avvenuta lettura.
Per essere ritenuto valido, il testamento pubblico deve rispettare alcuni requisiti quali la dichiarazione del testatore delle proprie volontà di fronte al notaio e la successiva redazione scritta; la presenza dei testimoni, di norma 2, ma diventano 4 se il testatore è sordomuto o impossibilitato per altri motivi a esporre le proprie volontà. Come già detto, gli altri requisiti essenziali sono l'indicazione di data, ora e luogo delle avvenute disposizioni, le firme di testatore, testimoni e notaio e l'indicazione del rispetto delle formalità del caso.
Come per ogni testamento, anche in quello pubblico devono essere indicati i beni di cui si intende disporre dopo la fine della vita e i beneficiari di queste disposizioni. Innanzitutto, i legittimari, cioè i parenti di primo grado, coniuge e figli, che per legge non possono essere esclusi dalle ultime volontà. Oltre ai legittimari, o se questi non ci siano, il testatore può elencare i beneficiari e ciò che intende lasciare in eredità a ciascuno.
Nel caso in cui il testatore non indichi i legittimari, pur essendo questi presenti, il testamento può essere dichiarato nullo o, come spesso succede, lo si può “impugnare”, cioè contestare per ottenere ciò che spetta ai legittimari secondo la legge.