L'imposta sostituiva del TFR

L’imposta sostitutiva del TFR è l’imposta che viene prelevata sulla quota di rivalutazione annuale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Si tratta di un tributo a carico del datore di lavoro, che ogni anno deve pagare un’aliquota del 17% sulla rivalutazione del TFR dei propri dipendenti. Vediamo come funziona la rivalutazione annuale del TFR e le novità introdotte in materia a partire dal 2015.
La rivalutazione viene calcolata ogni anno (o alla cessazione del rapporto di lavoro) sull’ammontare del fondo TFR dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale calcolo viene svolto sulla base di un apposito coefficiente di rivalutazione: questo è composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile, che è pari al 75% del tasso d’inflazione annuale (indice dei prezzi al consumo), calcolato su base annuale rispetto al dicembre dell’anno prima l’accantonamento del TFR. In caso invece di cessazione del rapporto di lavoro, vale il tasso d’inflazione del mese in cui è avvenuta la chiusura.
Su questa rivalutazione grava un’imposta sostitutiva che viene pagata con un acconto ed un eventuale saldo. L’acconto deve essere pagato dall’impresa (o comunque dal sostituto d’imposta deputato) entro il 16 dicembre, mentre il resto deve essere saldato entro il 16 febbraio successivo. L’aliquota del 17% dell’imposta sostitutiva si calcola sul 90% della rivalutazione maturata nell’anno solare precedente (metodo storico) oppure sul 90% delle rivalutazioni presunte nell’anno per cui si paga l’acconto (metodo previsionale).
Per chiarire, per pagare l’acconto al 16 dicembre 2015, con il metodo storico si calcola l’imposta sul 90% della rivalutazione del TFR fra il dicembre 2014 e il dicembre 2015, mentre con il metodo previsionale si effettua un calcolo presuntivo sui 12 mesi successivi. In ogni caso, il pagamento va effettuato tramite il modello F24 con i seguenti codici: 1712 per l’acconto, 1713 per il saldo.
La nuova normativa entrata in vigore nel 2015, in particolare la Legge di Stabilità approvata alla fine del 2014, ha introdotto alcune novità sull’imposta sostitutiva del TFR: su tutte, l’aumento dell’aliquota dall’11% al 17%. Questa scelta è stata effettuata per compensare le eventuali uscite derivanti dalla possibilità di ottenere il TFR in busta paga da parte dei lavoratori, così da finanziare appositi strumenti di garanzie per le imprese.
La rivalutazione viene calcolata ogni anno (o alla cessazione del rapporto di lavoro) sull’ammontare del fondo TFR dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale calcolo viene svolto sulla base di un apposito coefficiente di rivalutazione: questo è composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile, che è pari al 75% del tasso d’inflazione annuale (indice dei prezzi al consumo), calcolato su base annuale rispetto al dicembre dell’anno prima l’accantonamento del TFR. In caso invece di cessazione del rapporto di lavoro, vale il tasso d’inflazione del mese in cui è avvenuta la chiusura.
Su questa rivalutazione grava un’imposta sostitutiva che viene pagata con un acconto ed un eventuale saldo. L’acconto deve essere pagato dall’impresa (o comunque dal sostituto d’imposta deputato) entro il 16 dicembre, mentre il resto deve essere saldato entro il 16 febbraio successivo. L’aliquota del 17% dell’imposta sostitutiva si calcola sul 90% della rivalutazione maturata nell’anno solare precedente (metodo storico) oppure sul 90% delle rivalutazioni presunte nell’anno per cui si paga l’acconto (metodo previsionale).
Per chiarire, per pagare l’acconto al 16 dicembre 2015, con il metodo storico si calcola l’imposta sul 90% della rivalutazione del TFR fra il dicembre 2014 e il dicembre 2015, mentre con il metodo previsionale si effettua un calcolo presuntivo sui 12 mesi successivi. In ogni caso, il pagamento va effettuato tramite il modello F24 con i seguenti codici: 1712 per l’acconto, 1713 per il saldo.
La nuova normativa entrata in vigore nel 2015, in particolare la Legge di Stabilità approvata alla fine del 2014, ha introdotto alcune novità sull’imposta sostitutiva del TFR: su tutte, l’aumento dell’aliquota dall’11% al 17%. Questa scelta è stata effettuata per compensare le eventuali uscite derivanti dalla possibilità di ottenere il TFR in busta paga da parte dei lavoratori, così da finanziare appositi strumenti di garanzie per le imprese.
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