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Contributo unificato decreto ingiuntivo

Contributo unificato decreto ingiuntivo
Il contributo unificato decreto ingiuntivo è quel versamento che i cittadini, siano essi singoli o imprese, devono corrispondere per poter avviare una causa di tipo civile o penale, facendo ricorso al procedimento giudiziale che consente di recuperare un credito nei confronti di un soggetto debitore. Il contributo unificato è la tassa di iscrizione a ruolo in una causa giudiziale, il cui versamento, a partire dal 2002, si sostituisce al complesso di pagamenti da corrispondere in tali circostanze, tra i quali si ricordano l’imposta di bollo e i diritti di cancelleria. Quando si parla invece di contributo unificato decreto ingiuntivo ci si riferisce, invece, alla particolare situazione in cui il soggetto contribuente ricorre al procedimento del decreto ingiuntivo per richiedere la riscossione di un credito vantato nei confronti di un debitore, che può consistere in un mancato pagamento della retribuzione mensile, di una fattura emessa o altro ancora.

Il contributo unificato va pagato anche dal soggetto che riceve la notifica di decreto ingiuntivo, anche se ritiene ingiustificata la condanna. In tal caso può tuttavia presentare un’istanza di opposizione al decreto ingiuntivo.

Va specificato che gli atti di istanza per il ricorso al decreto ingiuntivo e per l’opposizione allo stesso vanno presentati presso la cancelleria del Tribunale sia in copia originale che in un paio di copie autenticate, corredati anche della ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo unificato.

Nei casi di ricorso e di opposizione al decreto ingiuntivo per quanto concerne l’ambito della previdenza e dell’assistenza obbligatoria, oltre che le controversie individuali di lavoro e relative al pubblico impiego, l’applicazione del contributo unificato è prevista per la metà. Restano esclusi dal versamento i casi di esenzione per reddito inferiore a una certa soglia.

L’ammontare effettivo dell’importo del contributo da versare dipende dalla tipologia del procedimento giudiziario e dal grado di giudizio applicato a ciascun singolo caso. Inoltre l’importo varia a seconda del valore del credito e del bene oggetto del decreto. Pertanto occorre sempre far riferimento alle tabelle annualmente pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Il versamento va effettuato entro dieci giorni dalla data della consegna del ricorso tramite la compilazione del modello F23 da presentare presso gli istituti bancari o gli agenti di riscossione, tramite bollettino postale presso le poste oppure tramite contrassegno acquistato presso le tabaccherie.

Il mancato versamento del contributo unificato al momento di presentazione dell’istanza di ricorso o di opposizione di decreto ingiuntivo non impedisce il corso giudiziale della causa, ma comporta per il soggetto la riscossione forzata del tributo aggravato dalle previste sanzioni amministrative per omissione o ritardo di pagamento.

Tuttavia il soggetto che ha omesso il pagamento può avvalersi della possibilità offerta dal ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare l’inadempienza versando l’importo del contributo unificato, la sanzione e gli interessi ridotti e pari all’1%.

Per ulteriori e maggiormente approfondite informazioni in merito al contributo unificato decreto ingiuntivo si consiglia di consultare il seguente sito: http://www.guidafisco.it/decreto-ingiuntivo-esecutivo-872.