Conciliazione obbligatoria

La conciliazione obbligatoria è uno strumento giuridico introdotto nell'ordinamento italiano con il D.L. n. 69/2013 che sancisce l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione su specifiche materie.
La conciliazione serve a risolvere un dibattito tra due individui: uno titolare del diritto leso, l'altro violatore del diritto altrui con azioni iscrivibili in procedimenti amministrativi, civili e penali.
Nell'ambito di applicazione la nuova normativa prevede l'inclusione alla responsabilità medica della responsabilità sanitaria e l'esclusione della responsabilità derivante da incidenti stradali.
Gli ambiti obbligatori di applicazione della conciliazione sono i seguenti: condominio, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, affitto di aziende, diritti reali, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, locazioni, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Una novità introdotta dalla nuova normativa è quella relativa alla competenza territoriale, poiché è ora obbligatorio rivolgersi all'istituto giuridico territorialmente competente nel luogo in cui è nata la controversia; prima, invece, era possibile avviare una conciliazione senza limiti territoriali.
Negli ambiti di diritto in cui è prevista una conciliazione obbligatoria, le parti sono tenute ad avere un avvocato che li assista durante gli incontri di mediazione con il mediatore scelto tra le liste del territorio competente e l'altra parte coinvolta nella controversia.
Durante il primo incontro di mediazione le parti coinvolte vengono informate dei contenuti, delle finalità e delle modalità delle procedure di mediazione per avere una prima risposta circa l'ammissibilità di un tentativo di conciliazione. Qualora le parti dovessero esprimersi negativamente in merito alla continuazione dell'iter o profilano un'impossibilità nel giungere a un compromesso, vengono realizzate le condizioni per procedere all'azione tramite i canali ordinari del relativo procedimento in cui è iscritta la controversia.
Sia nell'ambito della conciliazione obbligatoria che di quella facoltativa, alla fine della procedura conciliativa viene redatto un documento immediatamente esecutivo attestante le modalità e il contenuto della conciliazione. Ciò significa che non c'è bisogno di espletare altre pratiche burocratiche o avviare altri procedimenti per l'avvio concreto delle azioni utili a rispettare i parametri della negoziazione.
Per ottenere informazioni e ricevere assistenza nelle pratiche di conciliazione si consiglia la consultazione del seguente link.
La conciliazione serve a risolvere un dibattito tra due individui: uno titolare del diritto leso, l'altro violatore del diritto altrui con azioni iscrivibili in procedimenti amministrativi, civili e penali.
Nell'ambito di applicazione la nuova normativa prevede l'inclusione alla responsabilità medica della responsabilità sanitaria e l'esclusione della responsabilità derivante da incidenti stradali.
Gli ambiti obbligatori di applicazione della conciliazione sono i seguenti: condominio, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, affitto di aziende, diritti reali, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, locazioni, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Una novità introdotta dalla nuova normativa è quella relativa alla competenza territoriale, poiché è ora obbligatorio rivolgersi all'istituto giuridico territorialmente competente nel luogo in cui è nata la controversia; prima, invece, era possibile avviare una conciliazione senza limiti territoriali.
Negli ambiti di diritto in cui è prevista una conciliazione obbligatoria, le parti sono tenute ad avere un avvocato che li assista durante gli incontri di mediazione con il mediatore scelto tra le liste del territorio competente e l'altra parte coinvolta nella controversia.
Durante il primo incontro di mediazione le parti coinvolte vengono informate dei contenuti, delle finalità e delle modalità delle procedure di mediazione per avere una prima risposta circa l'ammissibilità di un tentativo di conciliazione. Qualora le parti dovessero esprimersi negativamente in merito alla continuazione dell'iter o profilano un'impossibilità nel giungere a un compromesso, vengono realizzate le condizioni per procedere all'azione tramite i canali ordinari del relativo procedimento in cui è iscritta la controversia.
Sia nell'ambito della conciliazione obbligatoria che di quella facoltativa, alla fine della procedura conciliativa viene redatto un documento immediatamente esecutivo attestante le modalità e il contenuto della conciliazione. Ciò significa che non c'è bisogno di espletare altre pratiche burocratiche o avviare altri procedimenti per l'avvio concreto delle azioni utili a rispettare i parametri della negoziazione.
Per ottenere informazioni e ricevere assistenza nelle pratiche di conciliazione si consiglia la consultazione del seguente link.