Conciliazione

La conciliazione è uno strumento giuridico utile a risolvere una controversia tra due parti tramite un terzo che si assume il ruolo di monitorare l'andamento del procedimento.
In base al soggetto terzo e alla posizione giuridica rivestita da questo si possono avere due tipi di conciliazione:
In entrambi i casi viene lasciata libertà di determinazione ai contendenti che però usufruiscono dell'aiuto del terzo imparziale per giungere a una posizione di compromesso non dannosa.
Il ruolo sostanziale della conciliazione è infatti quello di verificare che la controversia non venga esasperata senza la rigidità dovuta all'applicazione alla lettera delle norme giuridiche e che i diritti di entrambe le parti vengano riconosciuti e rispettati.
La conciliazione può essere applicata in vari settori del diritto, ma come nell'arbitrato è necessario che si tratti di una controversia in merito ai diritti cosiddetti disponibili che solitamente sono quelli afferenti alla sfera patrimoniale.
Con l'introduzione del D.Lgs. n. 28/2010 è stata introdotta e riconosciuta la possibilità della mediazione civile, una tipologia di conciliazione utile a risolvere una controversia giudiziale senza avviare procedimenti giuridici ma seguendone le regole senza però rivolgersi a un giudice.
Ciò è utile sia per snellire i tempi di risoluzione con conseguente diminuzione della mole di lavoro dei giudici amministrativi, sia per utilizzare una procedura meno macchinosa e più interessata ai reali bisogni delle parti coinvolte.
Le possibilità di conciliazione sono le seguenti:
Per la consultazione dei principi generali della conciliazione e per conoscere le modalità di avvio di una procedura di conciliazione si consiglia la consultazione del seguente link.
In base al soggetto terzo e alla posizione giuridica rivestita da questo si possono avere due tipi di conciliazione:
- conciliazione giudiziale: il conciliatore è il giudice e solitamente corrisponde con la figura che è stata chiamata a risolvere la controversia;
- conciliazione extragiudiziale: il conciliatore è un soggetto che non ricopre le funzioni di giudice ma che, essendo inserito in un contesto giuridico, svolge le funzioni di mediatore nel procedimento di negoziazione tra le posizioni dei due contendenti.
In entrambi i casi viene lasciata libertà di determinazione ai contendenti che però usufruiscono dell'aiuto del terzo imparziale per giungere a una posizione di compromesso non dannosa.
Il ruolo sostanziale della conciliazione è infatti quello di verificare che la controversia non venga esasperata senza la rigidità dovuta all'applicazione alla lettera delle norme giuridiche e che i diritti di entrambe le parti vengano riconosciuti e rispettati.
La conciliazione può essere applicata in vari settori del diritto, ma come nell'arbitrato è necessario che si tratti di una controversia in merito ai diritti cosiddetti disponibili che solitamente sono quelli afferenti alla sfera patrimoniale.
Con l'introduzione del D.Lgs. n. 28/2010 è stata introdotta e riconosciuta la possibilità della mediazione civile, una tipologia di conciliazione utile a risolvere una controversia giudiziale senza avviare procedimenti giuridici ma seguendone le regole senza però rivolgersi a un giudice.
Ciò è utile sia per snellire i tempi di risoluzione con conseguente diminuzione della mole di lavoro dei giudici amministrativi, sia per utilizzare una procedura meno macchinosa e più interessata ai reali bisogni delle parti coinvolte.
Le possibilità di conciliazione sono le seguenti:
- conciliazione penale: tramite il Giudice di Pace che avvia una conciliazione tra le parti ma solo per i reati procedibili su querela poiché è vigente nella legislazione italiana il principio di obbligatorietà dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero che non può rinunciarvi;
- conciliazione tributaria: introdotta con l'art. 48 del D.lgs. 546/92 e prevede una risoluzione bonaria tra il contribuente e l'ente erogatore tramite la Commissione tributaria provinciale;
- conciliazione lavoristica: può essere monocratica, stragiudiziale e sindacale in base alla composizione dei motivi della controversia;
- conciliazione commerciale: in materia di diritto societario e con le figure iscritte nelle liste degli Organismi di Conciliazione delle Camere di Commercio o del Ministero della Giustizia.
Per la consultazione dei principi generali della conciliazione e per conoscere le modalità di avvio di una procedura di conciliazione si consiglia la consultazione del seguente link.