Garante della privacy
Il garante della privacy, conosciuto anche come Garante per la protezione dei dati personali, è un'autorità amministrativa indipendente che è stata istituita in Italia grazie all'approvazione della cosiddetta Legge sulla privacy (legge numero 675 del 31 dicembre 1996). Il compito principale di questa Autorità è quello di vigilare sul trattamento dei dati personali in modo che vengano rispettate le libertà fondamentali e la dignità della persona. La necessità di istituire un'Autorità di questo tipo è divenuta preminente con la progressiva informatizzazione dei dati e con le accresciute tutele riconosciute alle persone giuridiche.
È l'autorità garante della privacy che si occupa dei regolamenti da applicare nei casi di trattamento dei dati personali, oltre che vigilare sulla corretta osservanza delle norme approvate. Come indicato dal Decreto legislativo n. 196/2003 che ha introdotto delle novità in merito al trattamento dei dati personali, il Garante della privacy ha le seguenti funzioni: vigilare sul corretto utilizzo delle norme di legge in materia di dati personali; non approvare ed eventualmente bloccare trattamenti illeciti dei dati; recepire e valutare le segnalazioni e i reclami che vengono presentati dai soggetti; rendere note al Governo e al Parlamento situazioni che necessitano di interventi legislativi; preparare una relazione annuale da presentare al Governo e al Parlamento, come succede anche per Aeeg, Agcom e Agcm; procedere alla denuncia dei fatti che possono essere perseguiti d'ufficio come reati e previsti come tali dal Codice penale o alla denuncia dei fatti che configurano un illecito amministrativo. A tal proposito, è opportuno ricordare che gli illeciti penali per cui il Garante può applicare sanzioni sono: trattamento illecito di dati; falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante; omissione adottamento minime misure di sicurezza; inosservanza dei provvedimenti del garante dei dati personali. Nell'ambito amministrativo, invece, le sanzioni sono relative a: omessa o inidonea informativa all'interessato; cessione dei dati, violazione della disposizione, inosservanza delle misure necessarie e dei divieti; omessa o incompleta notificazione; omessa informazione o esibizione al Garante.
Per assicurare che le attività del garante della privacy vengano espletate in modo corretto, l'Ufficio del Garante si è dotato di un codice etico che tutto il personale deve rispettare e che concerne soprattutto la divulgazione dei dati all'esterno per scopi personali o per arrecare un danno alla persona. Sul sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali possono essere consultati tutti i provvedimenti e le normative in materia, oltre che accedere ai servizi online, alla modulistica per presentare quesiti e segnalazioni e contattare l'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico).
È l'autorità garante della privacy che si occupa dei regolamenti da applicare nei casi di trattamento dei dati personali, oltre che vigilare sulla corretta osservanza delle norme approvate. Come indicato dal Decreto legislativo n. 196/2003 che ha introdotto delle novità in merito al trattamento dei dati personali, il Garante della privacy ha le seguenti funzioni: vigilare sul corretto utilizzo delle norme di legge in materia di dati personali; non approvare ed eventualmente bloccare trattamenti illeciti dei dati; recepire e valutare le segnalazioni e i reclami che vengono presentati dai soggetti; rendere note al Governo e al Parlamento situazioni che necessitano di interventi legislativi; preparare una relazione annuale da presentare al Governo e al Parlamento, come succede anche per Aeeg, Agcom e Agcm; procedere alla denuncia dei fatti che possono essere perseguiti d'ufficio come reati e previsti come tali dal Codice penale o alla denuncia dei fatti che configurano un illecito amministrativo. A tal proposito, è opportuno ricordare che gli illeciti penali per cui il Garante può applicare sanzioni sono: trattamento illecito di dati; falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante; omissione adottamento minime misure di sicurezza; inosservanza dei provvedimenti del garante dei dati personali. Nell'ambito amministrativo, invece, le sanzioni sono relative a: omessa o inidonea informativa all'interessato; cessione dei dati, violazione della disposizione, inosservanza delle misure necessarie e dei divieti; omessa o incompleta notificazione; omessa informazione o esibizione al Garante.
Per assicurare che le attività del garante della privacy vengano espletate in modo corretto, l'Ufficio del Garante si è dotato di un codice etico che tutto il personale deve rispettare e che concerne soprattutto la divulgazione dei dati all'esterno per scopi personali o per arrecare un danno alla persona. Sul sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali possono essere consultati tutti i provvedimenti e le normative in materia, oltre che accedere ai servizi online, alla modulistica per presentare quesiti e segnalazioni e contattare l'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico).
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