Rinegoziazione mutuo

La rinegoziazione mutuo: come e quando effettuarla, in cosa consiste, quali sono le normative di riferimento e tante altre informazioni utili per approfondire la propria conoscenza su questa procedura.
Coloro i quali hanno acceso un mutuo presso un istituto finanziario bancario o postale hanno la possibilità di cambiarne le condizioni pur mantenendo i rapporti con la stessa banca.
La rinegoziazione consiste proprio nel ridefinire le clausole del mutuo con lo stesso soggetto mutuante (chi eroga il prestito) per avere delle migliori condizioni di ammortamento e estinzione e per evitare di doversi rivolgere a un'altra banca facendo partire dall'inizio la pratica, con conseguente produzione della documentazione relativa.
La rinegoziazione del mutuo, oltre a permettere un risparmio di tempo per sbrigare tutte le pratiche, permette di ottenere dei vantaggi proprio grazie alla messa in discussione con lo stesso soggetto mutuante delle condizioni poste all'inizio. Le modifiche e gli aggiornamenti vengono compiuti in base alla situazione economica e all'andamento del mercato, con possibili sostanziali oscillazioni dei tassi d'interesse e del piano d'ammortamento previsto per il mutuo.
È necessario distinguere la rinegoziazione dalla sostituzione del mutuo; nel secondo caso, infatti, se il soggetto mutuante rifiuta di rinegoziare le condizioni, il soggetto mutuatario (chi riceve i soldi) può rivolgersi a un altro istituto finanziario grazie alla portabilità del mutuo. In questa sede verranno stabilite le modifiche alle caratteristiche del mutuo che dovranno essere sottoscritte da entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto economico.
È stato inoltre stabilito con la Legge Finanziaria del 2008 che la rinegoziazione del mutuo deve avvenire senza ulteriori costi, sia per il mutuante che per il mutuatario.
Le nuove condizioni stabilite per la costituzione del mutuo devono, anche in questo caso, essere sottoscritte da entrambe le parti mediante scrittura privata, il che non rende necessario l'intervento di un notaio che attesti l'autenticità e la liceità della modifica delle condizioni contrattuali. Inoltre il processo di rinegoziazione deve avvenire senza ulteriori costi per ambo le parti.
È stato infatti previsto da specifiche normative (Decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008 “misure urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie mediante l’adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché al rilancio e sviluppo economico”) che non ci siano commissioni bancarie aggiuntive nella procedura di rinegoziazione sia per quanto riguarda le procedure idonee a giungere alla rinegoziazione, sia per le eventuali rate aggiunte nel corso della modifica delle condizioni contrattuali.
Coloro i quali hanno acceso un mutuo presso un istituto finanziario bancario o postale hanno la possibilità di cambiarne le condizioni pur mantenendo i rapporti con la stessa banca.
La rinegoziazione consiste proprio nel ridefinire le clausole del mutuo con lo stesso soggetto mutuante (chi eroga il prestito) per avere delle migliori condizioni di ammortamento e estinzione e per evitare di doversi rivolgere a un'altra banca facendo partire dall'inizio la pratica, con conseguente produzione della documentazione relativa.
La rinegoziazione del mutuo, oltre a permettere un risparmio di tempo per sbrigare tutte le pratiche, permette di ottenere dei vantaggi proprio grazie alla messa in discussione con lo stesso soggetto mutuante delle condizioni poste all'inizio. Le modifiche e gli aggiornamenti vengono compiuti in base alla situazione economica e all'andamento del mercato, con possibili sostanziali oscillazioni dei tassi d'interesse e del piano d'ammortamento previsto per il mutuo.
È necessario distinguere la rinegoziazione dalla sostituzione del mutuo; nel secondo caso, infatti, se il soggetto mutuante rifiuta di rinegoziare le condizioni, il soggetto mutuatario (chi riceve i soldi) può rivolgersi a un altro istituto finanziario grazie alla portabilità del mutuo. In questa sede verranno stabilite le modifiche alle caratteristiche del mutuo che dovranno essere sottoscritte da entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto economico.
È stato inoltre stabilito con la Legge Finanziaria del 2008 che la rinegoziazione del mutuo deve avvenire senza ulteriori costi, sia per il mutuante che per il mutuatario.
Le nuove condizioni stabilite per la costituzione del mutuo devono, anche in questo caso, essere sottoscritte da entrambe le parti mediante scrittura privata, il che non rende necessario l'intervento di un notaio che attesti l'autenticità e la liceità della modifica delle condizioni contrattuali. Inoltre il processo di rinegoziazione deve avvenire senza ulteriori costi per ambo le parti.
È stato infatti previsto da specifiche normative (Decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008 “misure urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie mediante l’adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché al rilancio e sviluppo economico”) che non ci siano commissioni bancarie aggiuntive nella procedura di rinegoziazione sia per quanto riguarda le procedure idonee a giungere alla rinegoziazione, sia per le eventuali rate aggiunte nel corso della modifica delle condizioni contrattuali.