Mutuo cointestato

Tutte le indicazioni indispensabili per essere maggiormente informati sul mutuo cointestato: in cosa consiste, come funziona, quali sono i vantaggi e gli svantaggi, le procedure e altre caratteristiche utili.
Tra le varie tipologie di mutuo richiedibili presso un istituto creditizio il mutuo cointestato acquisisce sempre più rilevanza. Negli ultimi anni, infatti, sono sempre di più i soggetti che decidono di accendere un mutuo e nominare un cointestatario che ha gli stessi diritti e doveri in merito ai vantaggi e agli oneri del prestito richiesto.
Un mutuo cointestato può comunque essere delle tre tipologie previste: mutuo a tasso fisso, mutuo a tasso variabile e mutuo a tasso misto. La cointestazione, infatti, è solo un procedura nominale che non comporta differenze di trattamento rispetto ai soggetti che accendono un mutuo individualmente senza prevedere la presenza di un cointestatario.
Nei casi di mutuo cointestato i soggetti coinvolti diventano proprietari dell'immobile per cui hanno richiesto il prestito e titolari del mutuo. Alcune volte sono le banche a richiedere un cointestatario per avere maggiori garanzie in merito al rispetto del piano di ammortamento.
Nelle procedure per la sottoscrizione del mutuo, entrambi i soggetti coinvolti dovranno produrre e presentare la stessa modulistica.
Dalle pratiche deve innanzitutto risultare che entrambi siano proprietari dell'immobile per il quale richiedono il mutuo poiché da questa condizione discende sia l'esigenza di entrambi di rispettare i termini del prestito per evitare di perdere l'abitazione che la necessità di far fornire da entrambi la propria quota di proprietà dell'immobile, che costituisce la garanzia ipotecaria nei confronti dell'istituto creditizio.
Nel caso in cui entrambi i cointestatari siano produttori di reddito questo costituisce un'ulteriore garanzia per l'istituto creditizio che avrà la possibilità di rivalersi allo stesso modo su entrambi i soggetti in caso di mancato pagamento di una o di più rate poiché entrambi risultano mutuatari, datori di ipoteca (poiché entrambi proprietari) e garanti.
Se invece uno dei due soggetti non produce reddito sarà valutato dall'istituto creditizio solo come datore di ipoteca ma non come fornitore di garanzie. Nonostante questo, le banche possono rivalersi comunque su entrambi i soggetti firmatari se questo è previsto dalle clausole del contratto economico sottoscritto.
Il terzo caso che si può verificare è quello di mutuo cointestato in cui solo uno dei due soggetti sia proprietario dell'immobile e l'altro partecipi non come mutuatario ma esclusivamente come garante poiché fornisce garanzie derivanti dal proprio reddito o dal proprio patrimonio. In questa situazione, in caso di mancato pagamento di una rata, la banca si rivolgerà prima al mutuatario e solo in un secondo momento al garante.
Tra le varie tipologie di mutuo richiedibili presso un istituto creditizio il mutuo cointestato acquisisce sempre più rilevanza. Negli ultimi anni, infatti, sono sempre di più i soggetti che decidono di accendere un mutuo e nominare un cointestatario che ha gli stessi diritti e doveri in merito ai vantaggi e agli oneri del prestito richiesto.
Un mutuo cointestato può comunque essere delle tre tipologie previste: mutuo a tasso fisso, mutuo a tasso variabile e mutuo a tasso misto. La cointestazione, infatti, è solo un procedura nominale che non comporta differenze di trattamento rispetto ai soggetti che accendono un mutuo individualmente senza prevedere la presenza di un cointestatario.
Nei casi di mutuo cointestato i soggetti coinvolti diventano proprietari dell'immobile per cui hanno richiesto il prestito e titolari del mutuo. Alcune volte sono le banche a richiedere un cointestatario per avere maggiori garanzie in merito al rispetto del piano di ammortamento.
Nelle procedure per la sottoscrizione del mutuo, entrambi i soggetti coinvolti dovranno produrre e presentare la stessa modulistica.
Dalle pratiche deve innanzitutto risultare che entrambi siano proprietari dell'immobile per il quale richiedono il mutuo poiché da questa condizione discende sia l'esigenza di entrambi di rispettare i termini del prestito per evitare di perdere l'abitazione che la necessità di far fornire da entrambi la propria quota di proprietà dell'immobile, che costituisce la garanzia ipotecaria nei confronti dell'istituto creditizio.
Nel caso in cui entrambi i cointestatari siano produttori di reddito questo costituisce un'ulteriore garanzia per l'istituto creditizio che avrà la possibilità di rivalersi allo stesso modo su entrambi i soggetti in caso di mancato pagamento di una o di più rate poiché entrambi risultano mutuatari, datori di ipoteca (poiché entrambi proprietari) e garanti.
Se invece uno dei due soggetti non produce reddito sarà valutato dall'istituto creditizio solo come datore di ipoteca ma non come fornitore di garanzie. Nonostante questo, le banche possono rivalersi comunque su entrambi i soggetti firmatari se questo è previsto dalle clausole del contratto economico sottoscritto.
Il terzo caso che si può verificare è quello di mutuo cointestato in cui solo uno dei due soggetti sia proprietario dell'immobile e l'altro partecipi non come mutuatario ma esclusivamente come garante poiché fornisce garanzie derivanti dal proprio reddito o dal proprio patrimonio. In questa situazione, in caso di mancato pagamento di una rata, la banca si rivolgerà prima al mutuatario e solo in un secondo momento al garante.