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Moratoria mutui

Moratoria mutui
Una panoramica dettagliata e completa sulla moratoria mutui: che cos'è, come funziona, quali sono le normative che la disciplinano e quali le procedure da portare a termine per poterne usufruire.

La moratoria mutui consiste nella sospensione temporanea del pagamento delle rate per problemi di insolvenza da parte del mutuatario. Se al momento dell'accensione del mutuo è stato previsto un piano di ammortamento troppo oneroso per cui in un determinato periodo il contraente non riesce a farvi fronte, si può richiedere la moratoria per evitare di incorrere in conseguenze civili e penali.

È da sottolineare che quasi tutti gli istituti di credito offrono al mutuatario la possibilità di godere della sospensione del mutuo, ma gli oneri derivanti possono essere diversi da istituto a istituto e comunque di notevole entità.
L'incremento della somma da restituire in caso di moratoria del mutuo viene giustificato con i costi di sospensione e di riavvio della pratica di pagamento; i costi sono riferiti soprattutto agli interessi che maturano nel periodo della moratoria e che dovranno essere corrisposti nel momento in cui viene riattivato il piano di estinzione del mutuo.

Nei casi di moratoria mutui risulta più svantaggiato il contraente di un mutuo a tasso fisso rispetto al contraente di un mutuo a tasso variabile poiché nel primo caso dovranno essere corrisposti gli interessi calcolati sommando l'indice IRS allo Spread, mentre nel secondo caso dovranno essere versati solo gli interessi costituiti dallo Spread (senza sommarlo all'indice Euribor). Per maggiori informazioni leggere l'articolo tassi mutui.

In Italia sono state diverse le normative che hanno stabilito tempi e modi delle moratorie previste per fronteggiare la crisi economica e fornire la possibilità al mutuatario di avere un piano d'ammortamento complessivo sostenibile, tenuto conto della sospensione.

L'ultimo accordo tra banche, imprese e soci ABI è stato siglato il primo luglio del 2013 e prevede tre tipologie di interventi economici: operazioni di allungamento dei finanziamenti, operazioni di sospensione dei finanziamenti e operazioni per la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività.
Queste tre operazioni possono essere richieste compilando l'apposita modulistica e presentandola entro il 31 dicembre 2014 per i mutui che alla data del 30 giugno 2014 (primo termine fissato per la presentazione delle richieste di attivazione della moratoria) fossero risultati ancora in fase di sospensione.

Per conoscere più approfonditamente le delibere regionali che stabiliscono le procedure da adottare nel territorio di competenza è sufficiente visitare i siti ufficiali delle Regioni.