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Azioni

Le Azioni
Il termine "azioni" sta a indicare una quota posseduta della proprietà di una determinata azienda, tale per cui il possessore può diventare socio dell'azienda stessa. Una società costituita in questa modo prende il nome di società per azioni (S.p.A.) o di società accomandita per azioni qualora la società abbia un capitale sociale diviso per azioni.

I dettagli delle succitate società basate sulle azioni sono i seguenti:
  • società per azioni: ha autonomia patrimoniale perfetta, personalità giuridica e la partecipazione dei soci è subordinata al loro possesso delle azioni della società. Tutti i soci sono azionisti e si possono trasferire i diritti e i doveri di un azionista semplicemente trasferendo o cedendo le azioni della società. Essendo dotata di autonomia patrimoniale perfetta ogni socio risponde solo nella misura indicata nella quota della azioni, preservando in questo caso il patrimonio del soggetto poiché non si hanno doveri in merito alle obbligazioni sociali;
  • società accomandita per azioni: i soci di questo tipo di società sono gli accomandanti e gli accomandatari. I primi non hanno potere amministrativo all'interno della società ma ricoprono dei ruoli delimitati e specifici nell'organizzazione della stessa, pertanto non sono i responsabili giuridici. Gli accomandatari sono invece gli amministratori di diritto anche responsabili giuridici degli effetti del capitale della società sugli altri soci e sui creditori. Ciò vuol dire che gli accomandatari rispondono davanti alla legge dei crediti e dei debiti della società nei confronti dei creditori sociali e degli altri soci eventualmente danneggiati.

Nel diritto societario italiano sono previste le seguenti tipologie di azioni:
  • azioni ordinarie: i diritti e i doveri dell'azionista sono proporzionali alla quota rappresentata dalle azioni. Non vi sono rischi sul capitale personale ma in caso di investimento e di conseguente fallimento della società l'investitore non è tutelato;
  • azioni privilegiate: forniscono più garanzie all'azionista in caso di fallimento della società ma limitano anche alcuni diritti amministrativi nella gestione della società stessa;
  • azioni di risparmio: gli azionisti sono i piccoli risparmiatori che sono interessati all'investimento ma non vogliono partecipare alla vita amministrativa della società;
  • azioni a voto limitato: agli azionisti di questo tipo di azioni vengono limitati o del tutto esclusi alcuni diritti in merito al voto e alla capacità decisionale in merito alla gestione dell'azienda;
  • azioni di godimento: gli azionisti non hanno diritto di voto ma non sono soggetti a perdite in caso di fallimento dell'azienda. Continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rendita della società;
  • azioni postergate: gli azionisti non risentono delle conseguenze dovute alle perdite della società;
  • azioni correlate: azioni calcolate in base alle rendite dell'attività sociale di un determinato settore;
  • azioni a favore dei prestatori di lavoro: hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie ma il possesso delle azioni da parte dei dipendenti delle società è subordinato alla decisione del Consiglio d'amministrazione della società stessa.