Registro protesti
Quando si riceve un protesto per un mancato pagamento di un assegno o di una cambiale si viene inseriti in un elenco, chiamato Registro Informatico dei Protesti, curato dalle Camere di commercio. Tale registro può costituire un importante aiuto ad esempio per gli imprenditori, che hanno la possibilità di ricorrervi per poter fare delle verifiche sui loro possibili interlocutori di affari ed evitare brutte sorprese. Ma anche gli istituti di credito prima di accordare un fido o un mutuo assumono informazioni sul richiedente per controllare l’eventuale esistenza di protesti e se questi può dunque essere considerato un cattivo pagatore.
La Camera di commercio competente per una determinata area territoriale dunque riceve e iscrive nel Registro Informatico i protesti levati dai pubblici ufficiali, gestisce l'accesso alle notizie del Registro, riceve le istanze di cancellazione da esso e, sulla base di un accertamento, vi provvede.
Ad attestare un protesto possono essere gli ufficiali giudiziari, i notai, i segretari comunali; essi sono chiamati ufficiali levatori in quanto sono incaricati della levata del protesto. Gli ufficiali inviano al presidente della Camera di commercio il primo giorno di ogni mese l’elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate, assegni bancari e l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali. La Camera di commercio, con l'obiettivo di accrescere il livello di trasparenza e affidabilità dei rapporti commerciali, cura l’inserimento dei protesti nel Registro Informatico nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’elenco.
Ciascun protesto è conservato nel Registro per cinque anni dalla data di inserimento; per garantire il massimo dell'accuratezza e identificare in modo univoco il debitore, sull'effetto cambiario devono essere indicati anche il suo luogo e la data di nascita oppure il codice fiscale, per evitare casi di omonimia. La registrazione informatica si rivela fondamentale, perché assicura la tempestività delle informazioni e la loro disponibilità su tutto il territorio nazionale.
La Camera di commercio competente per una determinata area territoriale dunque riceve e iscrive nel Registro Informatico i protesti levati dai pubblici ufficiali, gestisce l'accesso alle notizie del Registro, riceve le istanze di cancellazione da esso e, sulla base di un accertamento, vi provvede.
Ad attestare un protesto possono essere gli ufficiali giudiziari, i notai, i segretari comunali; essi sono chiamati ufficiali levatori in quanto sono incaricati della levata del protesto. Gli ufficiali inviano al presidente della Camera di commercio il primo giorno di ogni mese l’elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate, assegni bancari e l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali. La Camera di commercio, con l'obiettivo di accrescere il livello di trasparenza e affidabilità dei rapporti commerciali, cura l’inserimento dei protesti nel Registro Informatico nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’elenco.
Ciascun protesto è conservato nel Registro per cinque anni dalla data di inserimento; per garantire il massimo dell'accuratezza e identificare in modo univoco il debitore, sull'effetto cambiario devono essere indicati anche il suo luogo e la data di nascita oppure il codice fiscale, per evitare casi di omonimia. La registrazione informatica si rivela fondamentale, perché assicura la tempestività delle informazioni e la loro disponibilità su tutto il territorio nazionale.
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