Cancellazione protesti

La cancellazione protesti può essere richiesta attraverso le Camere di Commercio, oppure tramite il Crif, la struttura che si occupa di tenere le registrazioni riguardanti le informazioni finanziarie delle persone.
La cancellazione protesti si ottiene solo in tre casi: il primo quando la persona protestata provvede a coprire la cifra di cui è debitore, il secondo quando i termini di legge del protesto sono scaduti, quindi il protesto è caduto in prescrizione. Il tempo per la prescrizione del protesto è di 5 anni, trascorsi i quali il protestato può procedere con la richiesta della cancellazione protesti. L'ultimo caso riguarda l'erroneità o illegittimità del protesto: se il titolo protestato è firmato da persona non autorizzata, anche con firma falsa del titolare del titolo, si può procedere con la richiesta di cancellazione protesti allegando la documentazione che comprova l'illegittimità o erroneità del titolo.
Nel caso in cui la cancellazione protesti venga richiesta a seguito del pagamento del titolo protestato, alla pratica di cancellazione andrà allegata la documentazione che certifica l'avvenuto pagamento. La domanda di cancellazione protesti è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria, oltre alle eventuali altre imposte, comprensive di interessi maturati per il ritardo del pagamento del titolo.
La cancellazione protesti è una pratica utile per la riabilitazione finanziaria dei soggetti, in quanto permette di ottenere con più facilità prestiti o finanziamenti da banche e istituti finanziari. Il protesto di un titolo, cambiale o assegno bancario o postale, spesso può essere la causa per cui i finanziamenti o i prestiti non vengono erogati, in quanto il protesto è indice di poca affidabilità del pagatore o, come viene comunemente detto, il soggetto è un “cattivo pagatore”.
A seguito della domanda di cancellazione protesti, il Crif ha 20 giorni di tempo per accogliere la domanda e 5 giorni dopo l'accoglimento per procedere alla cancellazione del protesto. L'avvenuta cancellazione protesti viene notificata al richiedente tramite posta raccomandata e, da quel momento, la persona non sarà più considerata soggetto a rischio di insolvenza.
La cancellazione protesti si ottiene solo in tre casi: il primo quando la persona protestata provvede a coprire la cifra di cui è debitore, il secondo quando i termini di legge del protesto sono scaduti, quindi il protesto è caduto in prescrizione. Il tempo per la prescrizione del protesto è di 5 anni, trascorsi i quali il protestato può procedere con la richiesta della cancellazione protesti. L'ultimo caso riguarda l'erroneità o illegittimità del protesto: se il titolo protestato è firmato da persona non autorizzata, anche con firma falsa del titolare del titolo, si può procedere con la richiesta di cancellazione protesti allegando la documentazione che comprova l'illegittimità o erroneità del titolo.
Nel caso in cui la cancellazione protesti venga richiesta a seguito del pagamento del titolo protestato, alla pratica di cancellazione andrà allegata la documentazione che certifica l'avvenuto pagamento. La domanda di cancellazione protesti è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria, oltre alle eventuali altre imposte, comprensive di interessi maturati per il ritardo del pagamento del titolo.
La cancellazione protesti è una pratica utile per la riabilitazione finanziaria dei soggetti, in quanto permette di ottenere con più facilità prestiti o finanziamenti da banche e istituti finanziari. Il protesto di un titolo, cambiale o assegno bancario o postale, spesso può essere la causa per cui i finanziamenti o i prestiti non vengono erogati, in quanto il protesto è indice di poca affidabilità del pagatore o, come viene comunemente detto, il soggetto è un “cattivo pagatore”.
A seguito della domanda di cancellazione protesti, il Crif ha 20 giorni di tempo per accogliere la domanda e 5 giorni dopo l'accoglimento per procedere alla cancellazione del protesto. L'avvenuta cancellazione protesti viene notificata al richiedente tramite posta raccomandata e, da quel momento, la persona non sarà più considerata soggetto a rischio di insolvenza.