Cancellazione ipoteca

Fonte di frequenti fraintendimenti, i concetti di estinzione e cancellazione di ipoteca sono in realtà molto differenti fra loro. A complicare la situazione al comune si aggiungono termini tecnici come atto di assenso alla cancellazione di ipoteca, novità normative introdotte con l'ex Decreto Bersani e così via.
Per darvi una mano, abbiamo creato questa breve e piccola guida sulla cancellazione dell'ipoteca.
Per darvi una mano, abbiamo creato questa breve e piccola guida sulla cancellazione dell'ipoteca.
- 1) L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile anche se da un punto di vista esclusivamente formale, essa continua ad esistere. Le cause responsabili di estinzione di ipoteca, secondo l’articolo 2878 e seguenti del Codice Civile, sono:
- Il debito a cui l'ipoteca è collegata viene estinto.
- Il creditore dichiara di rinunciare al credito garantito dall'ipoteca.
- Il creditore dichiara di rinunciare all'ipoteca.
- Si è raggiunto l'eventuale termine a cui l'ipoteca è stata limitata.
- Si verifica l'eventuale condizione risolutiva che prevedeva l'annullamento dell'ipoteca.
- Decorrono venti anni dall'iscrizione dell'ipoteca senza che sia stato richiesto il rinnovo.
- Il bene ipotecato perisce.
- Il tribunale pronuncia un provvedimento di esproprio e ordina la cancellazione delle ipoteche.
- 2) La cancellazione di ipoteca è la procedura che segue alla cancellazione delle formalità legate ad una ipoteca. Le modalità di cancellazione di ipoteca cambiano in base all’ipoteca in oggetto.
- Cancellazione ipoteca legale. La cancellazione dell'ipoteca legale avviene esclusivamente attraverso il pagamento del debito. A seguito dell’estinzione del debito, il creditore ne farà comunicazioneagli uffici competenti.
- Cancellazione ipoteca giudiale. La cancellazione dell’ipoteca giudiziale segue un iter più complesso poichè avviene solo a seguito di una procedura in tribunale che consente al giudice di ordinare la cancellazione dell'ipoteca. Ovviamente se il debito è stato estinto, nonostante i tempi burocratici, l'ottenimento della disposizione richiesta è certo.
- Cancellazione ipoteca volontaria. La cancellazione dell'ipoteca volontaria può avvenire mediante un atto notarile oppure, se relativa ad un mutuo, con modalità automatica. Atto notarile: il notaio procede alla redazione di un atto notarile unilaterale chiamato anche “atto di assenso alla cancellazione di ipoteca”. Le spese relative a tale procedura sono a carico del debitore. Modalità automatica: la legge numero 40 del 2 aprile 2007 nota anche come Decreto Bersani, rende possibile la diretta comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo fra la banca e gli uffici competenti. Questo provvedimento cancella così per il debitore, tutte le spese bancarie, erariali o legate al notaio. Dal 2 giugno 2007, i mutui estinti sono notificati dalla banca, entro trenta giorni, all'Agenzia del Territorio che procede alla cancellazione dell'ipoteca.