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Cancellazione ipoteca

Cancellazione ipoteca
Fonte di frequenti fraintendimenti, i concetti di estinzione e cancellazione di ipoteca sono in realtà molto differenti fra loro. A complicare la situazione al comune si aggiungono termini tecnici come atto di assenso alla cancellazione di ipoteca, novità normative introdotte con l'ex Decreto Bersani e così via.
Per darvi una mano, abbiamo creato questa breve e piccola guida sulla cancellazione dell'ipoteca.

  1. 1) L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile anche se da un punto di vista esclusivamente formale, essa continua ad esistere. Le cause responsabili di estinzione di ipoteca, secondo l’articolo 2878 e seguenti del Codice Civile, sono:
    • Il debito a cui l'ipoteca è collegata viene estinto.
    • Il creditore dichiara di rinunciare al credito garantito dall'ipoteca.
    • Il creditore dichiara di rinunciare all'ipoteca.
    • Si è raggiunto l'eventuale termine a cui l'ipoteca è stata limitata.
    • Si verifica l'eventuale condizione risolutiva che prevedeva l'annullamento dell'ipoteca.
    • Decorrono venti anni dall'iscrizione dell'ipoteca senza che sia stato richiesto il rinnovo.
    • Il bene ipotecato perisce.
    • Il tribunale pronuncia un provvedimento di esproprio e ordina la cancellazione delle ipoteche.


  1. 2) La cancellazione di ipoteca è la procedura che segue alla cancellazione delle formalità legate ad una ipoteca. Le modalità di cancellazione di ipoteca cambiano in base all’ipoteca in oggetto.
    • Cancellazione ipoteca legale. La cancellazione dell'ipoteca legale avviene esclusivamente attraverso il pagamento del debito. A seguito dell’estinzione del debito, il creditore ne farà comunicazioneagli uffici competenti.
    • Cancellazione ipoteca giudiale. La cancellazione dell’ipoteca giudiziale segue un iter più complesso poichè avviene solo a seguito di una procedura in tribunale che consente al giudice di ordinare la cancellazione dell'ipoteca. Ovviamente se il debito è stato estinto, nonostante i tempi burocratici, l'ottenimento della disposizione richiesta è certo.
    • Cancellazione ipoteca volontaria. La cancellazione dell'ipoteca volontaria può avvenire mediante un atto notarile oppure, se relativa ad un mutuo, con modalità automatica. Atto notarile: il notaio procede alla redazione di un atto notarile unilaterale chiamato anche “atto di assenso alla cancellazione di ipoteca”. Le spese relative a tale procedura sono a carico del debitore. Modalità automatica: la legge numero 40 del 2 aprile 2007 nota anche come Decreto Bersani, rende possibile la diretta comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo fra la banca e gli uffici competenti. Questo provvedimento cancella così per il debitore, tutte le spese bancarie, erariali o legate al notaio. Dal 2 giugno 2007, i mutui estinti sono notificati dalla banca, entro trenta giorni, all'Agenzia del Territorio che procede alla cancellazione dell'ipoteca.