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Permessi per lutto

Permessi per lutto
I permessi per lutto sono una delle tipologie di permessi retribuiti riconosciuti in quanto diritto dei lavoratori e disciplinate dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. È l’articolo 4 della Legge 4/2000, che concerne il congedo dal lavoro per cause particolari, a disciplinare i permessi di lavoro per lutto, oltre che l’articolo 1 del D.M. del 21 luglio del 2000. I permessi per lutto consistono nel riconoscimento al dipendente, impiegato presso il settore pubblico o privato, di un periodo di astensione dal lavoro di tre giorni, nel caso si verifichi la spiacevole circostanza della perdita definitiva del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica. Durante i tre giorni di astensione dal lavoro al dipendente viene corrisposta la normale retribuzione da parte del datore.

Il periodo di astensione concesso con il permesso di lavoro per lutto può essere usufruito a seguito della preventiva comunicazione dell’assenza e può richiesto entro sette giorni dalla data del decesso. Tale permesso può essere richiesto anche nel caso di decesso del coniuge dal quale il lavoratore si è separato o per i parenti non conviventi con esso. Per quanto concerne invece il conteggio dei giorni, non vanno calcolati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Si ricorda anche che nel corso dell’anno solare i giorni di permesso per lutto di cui è possibile godere sono tre in totale al di là del numero di lutti che subisce il lavoratore. Al suo ritorno sul posto di lavoro il dipendente dovrà consegnare al proprio datore la documentazione relativa al decesso del parente, oltre che la propria autocertificazione o la certificazione rilasciata dal Comune. Inoltre occorre sottolineare che tale permesso è cumulabile con i congedi e con i permessi per i familiari portatori di handicap, secondo quanto previsto ed esplicitato dalla legge.

Nello specifico i permessi per lutto possono essere richiesti nel caso di decesso del coniuge, del convivente (se la stabilità della convivenza è certificabile a livello anagrafico), dei parenti entro il secondo grado (nonni, nipoti…) e degli affini entro il primo grado, ovvero suoceri, generi e nuore.

Questo tipo di permesso può anche essere richiesto in caso di grave infermità certificata del coniuge (anche in caso di separazione) di un parente, sempre entro il secondo grado, o di un componente della famiglia anagrafica.

Per quanto riguarda i lavoratori che sono legati alle aziende presso le quali prestano servizio da un contratto di lavoro parasubordinato, come ad esempio quello a progetto o quello che prevede l’apertura della partita Iva, la legge non prevede i permessi per lutto. In tali casi la possibilità di avvalersi di un periodo di congedo per il sopraggiunto decesso è a completa discrezione del datore di lavoro.

Per ulteriori informazioni circa i permessi per lutto è possibile consultare la relativa pagina web del sito della Fp Cgil.