Pensioni integrative

Le pensioni integrative rappresentano una copertura previdenziale complementare rispetto a quella erogata obbligatoriamente dagli enti di previdenza sociale, funzionale a irrobustire la rendita del pensionato al termine della vita lavorativa. La previdenza complementare si va quindi ad aggiungere a quella tradizionalmente prevista per legge, incrementando di fatto la rendita del soggetto e assicurandogli maggiori probabilità il mantenimento del proprio tenore di vita.
La pensione integrativa consiste nel versamento di un capitale che l’individuo sceglie di effettuare durante un certo arco temporale: i contributi versati si accumulano e, nel tempo, vengono rivalutati per poi essere impiegati nella rendita pensionistica aggiuntiva. La rendita derivante è commisurata al capitale versato, rapportata a un preciso coefficiente (che dipende da quando inizia la rendita vitalizia) e relazionata al sesso del soggetto in questione. Al riguardo si specifica che, a parità di condizioni, le donne hanno una rendita vitalizia minore in ragione dell’aspettativa di vita più lunga.
Per potersi avvalere della pensione contributiva è necessario aderire a una delle forme previdenziali complementari previste in merito, che possono essere collettive o individuali, ma che osservano tutte le stesse regole normative e fiscali. Tra queste si ricordano i fondi negoziali, i fondi aperti e le polizze previdenziali.
Le pensioni integrative rappresentano una possibilità che può essere scelta liberamente dall’individuo e sono gestite da enti privati. Inoltre tali forme di previdenza complementare si caratterizzano per essere a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita. Nel primo caso si intende che i versamenti vengono effettuati su conti individuali intestati ai singoli per essere investiti e, al momento del pensionamento, restituiti con il relativo rendimento maturato; nel secondo caso si esplicita che la rendita finale dipenderà dall’importo dei contributi versati e da quanto hanno reso.
Le pensioni integrative rientranti nell’ambito della previdenza complementare consistono quindi nella fruizione dell’ammontare maturato nella forma della rendita vitalizia, che rappresenta il complesso di contributi versati a vario titolo (il TFR è uno di questi) e che vengono rivalutati annualmente relativamente al rendimento finanziario circa il prodotto prescelto. Per godere della pensione integrative occorre chiaramente la permanenza per 5 anni in una delle forme previdenziali complementari e il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime pensionistico di appartenenza obbligatorio.
Il rendimento finanziario della pensione integrativa è tassato in relazione a un’aliquota di imposta pari all’11%. Inoltre, sull’importo imponibile della prestazione in forma di rendita viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%. Tale aliquota viene ridotta di 0,30 punti percentuali per gli anni successivi al quindicesimo di partecipazione contributiva complementare. Il limite massimo di riduzione può arrivare fino a sei punti. L’importo imponibile consiste nella parte dei versamenti dedotti e, semmai, nel TFR maturato, mentre invece ne sono esclusi i redditi che derivano dai profitti maturati a partire dall’erogazione della rendita.
Per conoscere ulteriori e approfondite informazioni si consiglia di consultare i seguenti siti:
http://pensione-integrativa.com/la-pensione-integrativa.html
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;8186;8552;&lastMenu=8552&iMenu=1&p4=2
La pensione integrativa consiste nel versamento di un capitale che l’individuo sceglie di effettuare durante un certo arco temporale: i contributi versati si accumulano e, nel tempo, vengono rivalutati per poi essere impiegati nella rendita pensionistica aggiuntiva. La rendita derivante è commisurata al capitale versato, rapportata a un preciso coefficiente (che dipende da quando inizia la rendita vitalizia) e relazionata al sesso del soggetto in questione. Al riguardo si specifica che, a parità di condizioni, le donne hanno una rendita vitalizia minore in ragione dell’aspettativa di vita più lunga.
Per potersi avvalere della pensione contributiva è necessario aderire a una delle forme previdenziali complementari previste in merito, che possono essere collettive o individuali, ma che osservano tutte le stesse regole normative e fiscali. Tra queste si ricordano i fondi negoziali, i fondi aperti e le polizze previdenziali.
Le pensioni integrative rappresentano una possibilità che può essere scelta liberamente dall’individuo e sono gestite da enti privati. Inoltre tali forme di previdenza complementare si caratterizzano per essere a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita. Nel primo caso si intende che i versamenti vengono effettuati su conti individuali intestati ai singoli per essere investiti e, al momento del pensionamento, restituiti con il relativo rendimento maturato; nel secondo caso si esplicita che la rendita finale dipenderà dall’importo dei contributi versati e da quanto hanno reso.
Le pensioni integrative rientranti nell’ambito della previdenza complementare consistono quindi nella fruizione dell’ammontare maturato nella forma della rendita vitalizia, che rappresenta il complesso di contributi versati a vario titolo (il TFR è uno di questi) e che vengono rivalutati annualmente relativamente al rendimento finanziario circa il prodotto prescelto. Per godere della pensione integrative occorre chiaramente la permanenza per 5 anni in una delle forme previdenziali complementari e il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime pensionistico di appartenenza obbligatorio.
Il rendimento finanziario della pensione integrativa è tassato in relazione a un’aliquota di imposta pari all’11%. Inoltre, sull’importo imponibile della prestazione in forma di rendita viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%. Tale aliquota viene ridotta di 0,30 punti percentuali per gli anni successivi al quindicesimo di partecipazione contributiva complementare. Il limite massimo di riduzione può arrivare fino a sei punti. L’importo imponibile consiste nella parte dei versamenti dedotti e, semmai, nel TFR maturato, mentre invece ne sono esclusi i redditi che derivano dai profitti maturati a partire dall’erogazione della rendita.
Per conoscere ulteriori e approfondite informazioni si consiglia di consultare i seguenti siti:
http://pensione-integrativa.com/la-pensione-integrativa.html
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;8186;8552;&lastMenu=8552&iMenu=1&p4=2