Pensione complementare

La pensione complementare è una forma di previdenza integrativa che si aggiunge a quella obbligatoria, senza sostituirla. La sua funzione è quella di incrementare la rendita del soggetto nel periodo di pensionamento, favorendo di fatto il mantenimento del suo tenore di vita. La pensione complementare si basa su un sistema di finanziamento che si concretizza nella creazione per gli iscritti di un conto individuale in cui far confluire i contributi versati, che verranno investiti nel mercato finanziario. Raggiunta l’età del pensionamento il soggetto contribuente riceverà la pensione complementare corrispondente ai versamenti effettuati con l’equivalente rendimento maturato.
Le modalità di funzionamento e le finalità della pensione complementare sono disciplinate dal decreto legislativo 124 del 1993. Successivamente il decreto legislativo 252 del 2005 ha introdotto nuove disposizioni in merito, entrate poi in vigore nel 2007, che interessano i lavoratori del settore privato: questi possono versare il TFR alle forme pensionistiche complementari sulla base del “silenzio – assenso”. Per quanto concerne invece i dipendenti del settore pubblico, per il momento, è in auge l’applicazione del decreto del 1993.
La possibilità di costruire un fondo di pensione integrativa e ulteriore rispetto a quella obbligatoriamente erogata, decidendo personalmente quanto versare, rende tutte le categorie potenziali destinatari della previdenza complementare: i lavoratori dipendenti sia presso il settore pubblico che presso quello privato, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci delle cooperative, i cittadini che non percepiscono reddito lavorativo ma di altro tipo, i familiari fiscalmente a carico.
La pensione complementare si caratterizza per essere:
- una scelta volontaria dell’individuo;
- a capitalizzazione individuale, ovvero i contributi versati dai soggetti che decidono di avvalersi di questa forma previdenziale confluiscono in conti individuali per essere investiti e restituiti, al momento del pensionamento, con i corrispondenti rendimenti maturati;
- a contribuzione definita, il che implica che l’ammontare pensionistico finale dipende da quanto versato e da quanto tali somme hanno reso nel tempo;
- gestita da soggetti ed enti privati.
La pensione complementare si esplica in una serie di forme che possono essere distinte in due categorie: quella contrattuale e quella individuale. Nella prima rientrano i fondi pensione negoziali e quelli aperti, nella seconda i PIP (Piani Individuali Pensione), FIP (Fondo Integrativo Pensione) e, nuovamente, i fondi aperti.
Dal punto di vista dei benefici fiscali che la pensione complementare comporta si ricorda l’applicazione di un’aliquota dell’11% sui rendimenti finanziari, che risulta essere più conveniente rispetti ad altri investimenti; mentre l’aliquota applicata sulle prestazioni finali e sulle anticipazioni per le spese sanitarie è compresa tra il 15% e il 9%, in base agli anni di adesione.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti circa la pensione complementare si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS alla corrispondente pagina web.
Le modalità di funzionamento e le finalità della pensione complementare sono disciplinate dal decreto legislativo 124 del 1993. Successivamente il decreto legislativo 252 del 2005 ha introdotto nuove disposizioni in merito, entrate poi in vigore nel 2007, che interessano i lavoratori del settore privato: questi possono versare il TFR alle forme pensionistiche complementari sulla base del “silenzio – assenso”. Per quanto concerne invece i dipendenti del settore pubblico, per il momento, è in auge l’applicazione del decreto del 1993.
La possibilità di costruire un fondo di pensione integrativa e ulteriore rispetto a quella obbligatoriamente erogata, decidendo personalmente quanto versare, rende tutte le categorie potenziali destinatari della previdenza complementare: i lavoratori dipendenti sia presso il settore pubblico che presso quello privato, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci delle cooperative, i cittadini che non percepiscono reddito lavorativo ma di altro tipo, i familiari fiscalmente a carico.
La pensione complementare si caratterizza per essere:
- una scelta volontaria dell’individuo;
- a capitalizzazione individuale, ovvero i contributi versati dai soggetti che decidono di avvalersi di questa forma previdenziale confluiscono in conti individuali per essere investiti e restituiti, al momento del pensionamento, con i corrispondenti rendimenti maturati;
- a contribuzione definita, il che implica che l’ammontare pensionistico finale dipende da quanto versato e da quanto tali somme hanno reso nel tempo;
- gestita da soggetti ed enti privati.
La pensione complementare si esplica in una serie di forme che possono essere distinte in due categorie: quella contrattuale e quella individuale. Nella prima rientrano i fondi pensione negoziali e quelli aperti, nella seconda i PIP (Piani Individuali Pensione), FIP (Fondo Integrativo Pensione) e, nuovamente, i fondi aperti.
Dal punto di vista dei benefici fiscali che la pensione complementare comporta si ricorda l’applicazione di un’aliquota dell’11% sui rendimenti finanziari, che risulta essere più conveniente rispetti ad altri investimenti; mentre l’aliquota applicata sulle prestazioni finali e sulle anticipazioni per le spese sanitarie è compresa tra il 15% e il 9%, in base agli anni di adesione.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti circa la pensione complementare si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS alla corrispondente pagina web.