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Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge italiana come l’evento traumatico, avvenuto per una causa violenta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, per tutelare i lavoratori vittime di infortunio, ha previsto una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più importante quanto più è stato grave l’evento traumatico in oggetto e quanto più gravi sono le conseguenze da esso derivate. L’ente pubblico che si occupa sotto il profilo assicurativo, assistenziale e preventivo di tali pratiche è l’INAL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Per poter parlare di infortunio sul lavoro è necessario un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa. La legge a tal proposito, non si esime dal comprendere in questa casistica anche l’infortunio in itinere che si verifica nel tragitto che il lavoratore che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.

Elementi fondamentali perché si possa parlare di infortunio sul lavoro sono:
  • La causa violenta, ovvero un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore. Questa può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.
  • Un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore.
  • Un evento traumatico dal quale deriva la morte stessa del lavoratore.
  • Un collegamento tra l’ evento traumatico e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non è sufficiente, quindi, che l’infortunio avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, cioè deve esistere un rapporto, anche indiretto di causa-effetto, tra l’attività lavorativa e l’incidente che causa l’infortunio. A provocare l’eventuale danno possono essere: elementi dell’apparato produttivo, situazioni e fattori propri del lavoratore e/o situazioni ricollegabili all’attività lavorativa. Sono ovviamente esclusi da tutela gli infortuni derivati da un comportamento estraneo al lavoro o quelli simulati.
  • Un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore che comporti l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Questa definizione ci aiuta a capire la differenza esistente con la malattia professionale detta anche tecnopatia. Nel primo caso, quando si parla di infortunio sul lavoro, si fa riferimento ad una azione intensa e concentrata nel tempo. Quando invece si parla di malattia professionale detta anche tecnopatia, ci si riferisce a cause lente e diluite nel tempo cioè a fattori di rischio ai quali il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo. La normativa vigente in tema di infortunio è stata interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, tanto che si fanno rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro.

Ogni volta che si verifica un infortunio, il lavoratore ha l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro, il quale deve denunciare l’accaduto all’INAIL entro due giorni dalla data di ricezione della documentazione dal dipendente.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito web dell’INAIL.