Infortunio in itinere

La legge italiana prevede una tutela assicurativa per chi è vittima di un infortunio sul posto di lavoro ed un’ulteriore copertura è prevista sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro: è il cosiddetto infortunio in itinere.
L’ente pubblico che si occupa sotto il profilo assicurativo, assistenziale e preventivo di tali pratiche è l’INAL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
La definizione normativa è contenuta nell’art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000: [span=testo-italico]“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. […] L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.[/span]
La sopracitata norma comporta quindi, una copertura assicurativa nei seguenti casi:
Non rientrano nella copertura assicurativa, le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso ad eccezione dei seguenti casi:
La copertura assicurativa vale anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato ma solo quando il suo uso sia necessario, come ad esempio nel caso in cui vi sia inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, un’incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi o una distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi. All’assicurato Inail viene pertanto riconosciuta copertura assicurativa, in caso di incidente, solo se l’uso di un mezzo proprio come l’automobile o lo scooter, per raggiungere il posto di lavoro è una scelta obbligata per l’assenza di soluzioni alternative: è considerato il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone poiché esso è in grado di ridurre al massimo i rischi.
Ovviamente, sono esclusi da copertura assicurativa tutti gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e/o di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni, dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’INAIL.
L’ente pubblico che si occupa sotto il profilo assicurativo, assistenziale e preventivo di tali pratiche è l’INAL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
La definizione normativa è contenuta nell’art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000: [span=testo-italico]“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. […] L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.[/span]
La sopracitata norma comporta quindi, una copertura assicurativa nei seguenti casi:
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro.
- Nel caso di rapporti di lavoro plurimi, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro.
- Durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
Non rientrano nella copertura assicurativa, le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso ad eccezione dei seguenti casi:
- Interruzioni e/o deviazioni effettuate a seguito di una direttiva del datore di lavoro.
- Interruzioni e/o deviazioni dovute a causa di forza maggiore come ad esempio per un guasto meccanico, per esigenze essenziali ed improrogabili come ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti come nel caso in cui si presti soccorso alle vittime di un incidente stradale.
- Le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
La copertura assicurativa vale anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato ma solo quando il suo uso sia necessario, come ad esempio nel caso in cui vi sia inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, un’incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi o una distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi. All’assicurato Inail viene pertanto riconosciuta copertura assicurativa, in caso di incidente, solo se l’uso di un mezzo proprio come l’automobile o lo scooter, per raggiungere il posto di lavoro è una scelta obbligata per l’assenza di soluzioni alternative: è considerato il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone poiché esso è in grado di ridurre al massimo i rischi.
Ovviamente, sono esclusi da copertura assicurativa tutti gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e/o di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni, dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’INAIL.