Nuovo regolamento di condominio

La disciplina del vita condominiale è stata profondamente innovata dalla legge 220 del 2012, entrata in vigore nel giugno 2013. Fra le aree toccate dalla riforma, è presente anche la materia del regolamento. Il nuovo regolamento di condominio è il frutto degli interventi della legge 220 su alcuni articoli del Codice Civile, che regolamentano, appunto, questo importante atto. Il regolamento di condominio è infatti l’atto che regola e disciplina la vita condominiale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra i vicini, l’utilizzo delle parti comuni e la ripartizione delle spese. Vediamo quali novità vi sono state apportate.
Innanzitutto, è stato modificato l’art. 1138 del Codice Civile, integrandolo con le nuove disposizioni sul ruolo dell’amministratore. L’articolo in questione regola le modalità di approvazione del regolamento. Il nuovo regolamento di condominio deve infatti essere approvato dai 2/3 dei partecipanti, che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio. Prima della riforma, l’approvazione era più facile, richiedendo solamente il sostegno di metà dei partecipanti, pari a metà del valore complessivo. Sempre le modifiche all’art. 1138 obbligano oggi ad allegare il nuovo regolamento di condominio ai verbali delle assemblee tenuti dagli amministratori.
Inoltre, si è intervenuto sull’entità delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione del regolamento. Prima dell’entrata in vigore della nuova legge, dato che le norme del Codice risalivano al 1942, le sanzioni erano meramente simboliche: 0,052 euro, ossia 100 lire. Oggi invece la sanzione è ben più corposa: 200 euro. In caso di recidiva, si può arrivare anche a 800 euro. Sul punto, il decreto ‘Destinazione Italia’ del 2013 (n. 145/2013) ha aggiunto che le sanzioni sono approvate dall’assemblea a maggioranza semplice (metà dei partecipanti che rappresentino metà del valore dell’edifici). Le sanzioni confluiscono nel fondo per le spese ordinarie.
Infine, il nuovo regolamento di condominio non può prevedere nomine che vietino di possedere o detenere animali domestici. Una novità importante per molti abitanti.
Se volete altre informazioni sulla riforma del condominio, vi rimandiamo ad altri nostri articoli, qui e qui.
Innanzitutto, è stato modificato l’art. 1138 del Codice Civile, integrandolo con le nuove disposizioni sul ruolo dell’amministratore. L’articolo in questione regola le modalità di approvazione del regolamento. Il nuovo regolamento di condominio deve infatti essere approvato dai 2/3 dei partecipanti, che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio. Prima della riforma, l’approvazione era più facile, richiedendo solamente il sostegno di metà dei partecipanti, pari a metà del valore complessivo. Sempre le modifiche all’art. 1138 obbligano oggi ad allegare il nuovo regolamento di condominio ai verbali delle assemblee tenuti dagli amministratori.
Inoltre, si è intervenuto sull’entità delle sanzioni pecuniarie in caso di violazione del regolamento. Prima dell’entrata in vigore della nuova legge, dato che le norme del Codice risalivano al 1942, le sanzioni erano meramente simboliche: 0,052 euro, ossia 100 lire. Oggi invece la sanzione è ben più corposa: 200 euro. In caso di recidiva, si può arrivare anche a 800 euro. Sul punto, il decreto ‘Destinazione Italia’ del 2013 (n. 145/2013) ha aggiunto che le sanzioni sono approvate dall’assemblea a maggioranza semplice (metà dei partecipanti che rappresentino metà del valore dell’edifici). Le sanzioni confluiscono nel fondo per le spese ordinarie.
Infine, il nuovo regolamento di condominio non può prevedere nomine che vietino di possedere o detenere animali domestici. Una novità importante per molti abitanti.
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