Mediazione obbligatoria condominio

Tutto quello che c'è da sapere sulla mediazione obbligatoria condominio: le normative, gli aggiornamenti, le procedure e altre informazioni utili.
L'obbligatorietà della mediazione per risolvere controversie di natura condominiale è stata reintrodotta con il Decreto del Fare che ha apportato delle sostanziali modifiche in materia.
Prima degli aggiornamenti normativi la mediazione era facoltativa mentre ora la sua obbligatorietà discende dall'esigenza di far pervenire dinanzi al Giudice quante meno controversie possibili, in modo da snellire e velocizzare le procedure. Con l'introduzione della legge di riforma del condominio e la creazione dell'articolo 71-quater contenuto in essa è stato stabilito che le liti che possono essere risolte mediante un tentativo di conciliazione sono sia quelle relative alle regole che organizzano gli obblighi dei partecipanti del condominio sia quelle che regolano la vita condominiale e le decisioni prese durante l'assemblea.
Nel primo caso ci si riferisce alle spese, ai diritti sulle parti in comune, alle innovazioni da apportare nel condominio, alle delibere, mentre nel secondo caso rientrano la partecipazione alle riunione condominiali, la ripartizione degli oneri tra proprietario e inquilino o tra venditore e acquirente, la revisione delle tabelle millesimali.
Ne deriva che in caso un soggetto appartenente all'assemblea voglia contestare una decisione presa in sede assembleare deve rivolgersi a un mediatore entro 30 giorni dall'approvazione della delibera in oggetto.
La domanda di mediazione di un soggetto deve essere presentata presso un organismo di mediazione situato nella circoscrizione del Tribunale nella quale è ubicato il condominio. L'assemblea deve decidere, tramite delibera approvata con la maggioranza qualificata (rappresentanza dei 500 millesimi del condominio), la legittimazione dell'amministratore a presenziare durante l'incontro di mediazione e in rappresentanza dell'assemblea, oltre che a decidere proprio in merito all'accettazione della proposta di mediazione. Questa viene respinta se non si raggiunge la maggioranza nella votazione.
Una volta che la richiesta di mediazione sia stata accettata, la risoluzione della controversia deve pervenire entro i 90 giorni dalla richiesta di conciliazione. La sede degli incontri della mediazione può variare; si può svolgere o presso un organismo di mediazione o in un luogo specificatamente indicato dalle norme che regolano la materia nella quale si inserisce la controversia da risolvere.
Nel caso in cui la richiesta di mediazione venga rifiutata, la segreteria della Camera di Conciliazione produrrà un verbale di fallita conciliazione “per mancanza di adesione della controparte”. Con questo documento è quindi possibile esporre la propria controversia davanti a un Tribunale.
L'obbligatorietà della mediazione per risolvere controversie di natura condominiale è stata reintrodotta con il Decreto del Fare che ha apportato delle sostanziali modifiche in materia.
Prima degli aggiornamenti normativi la mediazione era facoltativa mentre ora la sua obbligatorietà discende dall'esigenza di far pervenire dinanzi al Giudice quante meno controversie possibili, in modo da snellire e velocizzare le procedure. Con l'introduzione della legge di riforma del condominio e la creazione dell'articolo 71-quater contenuto in essa è stato stabilito che le liti che possono essere risolte mediante un tentativo di conciliazione sono sia quelle relative alle regole che organizzano gli obblighi dei partecipanti del condominio sia quelle che regolano la vita condominiale e le decisioni prese durante l'assemblea.
Nel primo caso ci si riferisce alle spese, ai diritti sulle parti in comune, alle innovazioni da apportare nel condominio, alle delibere, mentre nel secondo caso rientrano la partecipazione alle riunione condominiali, la ripartizione degli oneri tra proprietario e inquilino o tra venditore e acquirente, la revisione delle tabelle millesimali.
Ne deriva che in caso un soggetto appartenente all'assemblea voglia contestare una decisione presa in sede assembleare deve rivolgersi a un mediatore entro 30 giorni dall'approvazione della delibera in oggetto.
La domanda di mediazione di un soggetto deve essere presentata presso un organismo di mediazione situato nella circoscrizione del Tribunale nella quale è ubicato il condominio. L'assemblea deve decidere, tramite delibera approvata con la maggioranza qualificata (rappresentanza dei 500 millesimi del condominio), la legittimazione dell'amministratore a presenziare durante l'incontro di mediazione e in rappresentanza dell'assemblea, oltre che a decidere proprio in merito all'accettazione della proposta di mediazione. Questa viene respinta se non si raggiunge la maggioranza nella votazione.
Una volta che la richiesta di mediazione sia stata accettata, la risoluzione della controversia deve pervenire entro i 90 giorni dalla richiesta di conciliazione. La sede degli incontri della mediazione può variare; si può svolgere o presso un organismo di mediazione o in un luogo specificatamente indicato dalle norme che regolano la materia nella quale si inserisce la controversia da risolvere.
Nel caso in cui la richiesta di mediazione venga rifiutata, la segreteria della Camera di Conciliazione produrrà un verbale di fallita conciliazione “per mancanza di adesione della controparte”. Con questo documento è quindi possibile esporre la propria controversia davanti a un Tribunale.