Mediazione condominio

La mediazione in condominio: che cos'è, quando è possibile utilizzarla, quali sono le normative che la disciplinano e tante altre informazioni per conoscere più a fondo la materia.
Questo tipo di risoluzione di controversia è stata reinserita in modo obbligatorio dal Decreto del Fare, poi convertito nella Legge 98/2013, per una serie di ambiti di competenza: condominio; diritti reali; divisione di beni; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato di beni; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Con successive integrazioni legislative è stato inoltre stabilito che la mediazione sia obbligatoria in tema di condominio non solo per questioni direttamente e specificatamente riferite alle parti comuni di un edificio, ma anche in merito alla gestione della vita condominiale, cioè impugnazione delle delibere delle riunioni condominiali, la riscossione dei contributi e delle spese condominiali, le questioni relative alla responsabilità dell'amministratore, la modifica delle tabelle e delle delibere condominiali, le questioni relative all'infrazione dei regolamenti condominiali.
Nei casi in cui un amministratore sia chiamato a presenziare in un incontro di mediazione anche per rappresentanza dell'intero collegio componente l'assemblea condominiale, le modalità e l'atteggiamento da tenere dovranno essere decise in sede di riunione condominiale e approvate con maggioranza qualificata, in modo da garantire che l'amministratore persegua il bene collettivo del condominio arrivando a una giusta conciliazione.
L'assemblea condominiale dovrà produrre apposita delibera che attesti il potere di rappresentanza dell'amministratore. Inoltre nel caso in cui la data dell'incontro di mediazione non consenta all'assemblea di riunirsi, si può facilmente ottenere una proroga presentando apposita istanza firmata dalla maggioranza.
In merito alle controversie in tema di riscossione dei contributi condominiali, dal punto di vista operativo la mediazione obbligatoria non trova applicazione: nei procedimenti di ingiunzione; nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo fino pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo dopo che il giudice si è pronunciato su tali istanze.
È anche possibile che il collegio condominiale rifiuti di giungere alla mediazione e voti in direzione di procedere per altre vie di conciliazione o di procedimento.
Questo tipo di risoluzione di controversia è stata reinserita in modo obbligatorio dal Decreto del Fare, poi convertito nella Legge 98/2013, per una serie di ambiti di competenza: condominio; diritti reali; divisione di beni; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato di beni; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Con successive integrazioni legislative è stato inoltre stabilito che la mediazione sia obbligatoria in tema di condominio non solo per questioni direttamente e specificatamente riferite alle parti comuni di un edificio, ma anche in merito alla gestione della vita condominiale, cioè impugnazione delle delibere delle riunioni condominiali, la riscossione dei contributi e delle spese condominiali, le questioni relative alla responsabilità dell'amministratore, la modifica delle tabelle e delle delibere condominiali, le questioni relative all'infrazione dei regolamenti condominiali.
Nei casi in cui un amministratore sia chiamato a presenziare in un incontro di mediazione anche per rappresentanza dell'intero collegio componente l'assemblea condominiale, le modalità e l'atteggiamento da tenere dovranno essere decise in sede di riunione condominiale e approvate con maggioranza qualificata, in modo da garantire che l'amministratore persegua il bene collettivo del condominio arrivando a una giusta conciliazione.
L'assemblea condominiale dovrà produrre apposita delibera che attesti il potere di rappresentanza dell'amministratore. Inoltre nel caso in cui la data dell'incontro di mediazione non consenta all'assemblea di riunirsi, si può facilmente ottenere una proroga presentando apposita istanza firmata dalla maggioranza.
In merito alle controversie in tema di riscossione dei contributi condominiali, dal punto di vista operativo la mediazione obbligatoria non trova applicazione: nei procedimenti di ingiunzione; nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo fino pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo dopo che il giudice si è pronunciato su tali istanze.
È anche possibile che il collegio condominiale rifiuti di giungere alla mediazione e voti in direzione di procedere per altre vie di conciliazione o di procedimento.