Dimissioni amministratore condominio

La legge 220/2012 ha stabilito nuove regole per la revoca dell’amministratore di condominio da parte dell’assemblea, ma ha lasciato qualche perplessità in più circa la disciplina delle dimissioni amministratore condominio. Può infatti capitare che sia lo stesso amministratore a voler cessare il proprio incarico, prima della sua scadenza naturale. Per questo atto è dunque necessario consultare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è espressa più volte a riguardo.
Il punto fondamentale è che le dimissioni amministratore condominio sono possibili in ogni momento. Chi dunque ricopre questo incarico può decidere liberamente di rassegnare le dimissioni, senza dover rispettare la scadenza naturale del suo mandato per conto del condominio. Tuttavia, devono comunque essere rispettati alcuni passaggi formali.
Le dimissioni devono infatti avvenire in seno all’assemblea. L’amministratore deve dunque convocarne una, ordinaria o straordinaria, con il necessario preavviso: la comunicazione di convocazione deve pervenire ai condomini almeno 15 giorni prima la data dell’assemblea. In tale comunicazione, l’amministratore dimissionario deve inserire al primo punto dell’ordine del giorno l’annuncio delle proprie dimissioni irrevocabili, con nomina del nuovo amministratore e definizione del suo compenso. L’amministratore non è tenuto a comunicare ai condomini le proprie motivazioni.
I condomini stessi sono poi chiamati ad agire per la ricerca di un nuovo amministratore. Solitamente vengono raccolti alcuni preventivi e poi una successiva assemblea si esprime per la nomina del nuovo amministratore.
Nel frattempo però, dopo le dimissioni amministratore condominio, il vecchio amministratore non è ancora sciolto da tutti i suoi obblighi, anzi. Egli infatti conserva tutti i suoi diritti e doveri, fino a quando l’assemblea condominiale non avrà nominato il suo sostituto. Fra il momento delle dimissioni e la nuova nomina quindi, il vecchio amministratore rimane in carica ad interim, a meno che l’assemblea non si esprima in senso contrario. Infine, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore dimissionario è obbligato a restituire tutta la documentazione contabile relativa al condominio.
Il punto fondamentale è che le dimissioni amministratore condominio sono possibili in ogni momento. Chi dunque ricopre questo incarico può decidere liberamente di rassegnare le dimissioni, senza dover rispettare la scadenza naturale del suo mandato per conto del condominio. Tuttavia, devono comunque essere rispettati alcuni passaggi formali.
Le dimissioni devono infatti avvenire in seno all’assemblea. L’amministratore deve dunque convocarne una, ordinaria o straordinaria, con il necessario preavviso: la comunicazione di convocazione deve pervenire ai condomini almeno 15 giorni prima la data dell’assemblea. In tale comunicazione, l’amministratore dimissionario deve inserire al primo punto dell’ordine del giorno l’annuncio delle proprie dimissioni irrevocabili, con nomina del nuovo amministratore e definizione del suo compenso. L’amministratore non è tenuto a comunicare ai condomini le proprie motivazioni.
I condomini stessi sono poi chiamati ad agire per la ricerca di un nuovo amministratore. Solitamente vengono raccolti alcuni preventivi e poi una successiva assemblea si esprime per la nomina del nuovo amministratore.
Nel frattempo però, dopo le dimissioni amministratore condominio, il vecchio amministratore non è ancora sciolto da tutti i suoi obblighi, anzi. Egli infatti conserva tutti i suoi diritti e doveri, fino a quando l’assemblea condominiale non avrà nominato il suo sostituto. Fra il momento delle dimissioni e la nuova nomina quindi, il vecchio amministratore rimane in carica ad interim, a meno che l’assemblea non si esprima in senso contrario. Infine, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore dimissionario è obbligato a restituire tutta la documentazione contabile relativa al condominio.