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Revoca amministratore di condominio

Revoca amministratore di condominio
La revoca amministratore di condominio è la procedura con cui i condomini insoddisfatti, riuniti in assemblea, possono deliberare la cessazione dell’incarico dell’amministratore di condominio. Solitamente, a questa votazione ne segue poi un’altra per la nomina di un nuovo amministratore, il cui ruolo è ormai obbligatorio in quasi tutte le strutture abitative. La revoca amministratore di condominio è stata disciplinata dalla legge 220/2012, che ha innovato profondamente la normativa in materia condominiale. Vediamo le novità su questo argomento.

Innanzitutto, vengono descritte le modalità con cui avviene la revoca. L’art. 1129 del Codice Civile, così come rivisto dalla riforma, stabilisce che la revoca amministratore di condominio avvenga con una votazione dell’assemblea, che può esprimersi in ogni momento in tal senso. Perché la revoca sia valida, deve votare a favore la stessa maggioranza obbligatoria per la nomina dell’amministratore (più della metà dei partecipanti, che rappresentino più della metà del valore complessivo dell’edificio) o quella prevista espressamente dal regolamento.

L’assemblea può essere convocata da qualsiasi condomino. Nel caso l’assemblea non si esprima a favore della revoca, anche un solo proprietario può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ad esempio nei casi di accertamento di irregolarità nella gestione delle parti comuni, quando per 2 anni l’amministratore non abbia presentato il rendiconto o per elementi di grave irregolarità.

Cosa si intende per gravi irregolarità? Si tratta di comportamenti che pregiudicano il corretto espletamento delle proprie responsabilità da parte dell’amministratore. Non solo le irregolarità contabili dunque, ma anche i tentativi di influenzare l’assemblea verso una particolare decisione o l’inserimento nel verbale dell’assemblea di espressioni ingiuriose verso singoli condomini.

Esiste infine, ed è il caso più diffuso, la revoca amministratore di condominio per giusta causa. Fra i casi coperti rientrano:
  • l’omessa convocazione dell’assemblea per approvare il rendiconto o per la revoca e nomina del nuovo amministratore
  • la mancata esecuzione di deliberazioni dell’assemblea o di provvedimenti giudiziari
  • la mancata apertura del conto corrente condominiale
  • , la confusione fra patrimonio privato dell’amministratore e quello del condominio
  • la mancata riscossione di somme dovuta al condominio stabilita per via giudiziaria
  • l’omessa comunicazione dei propri dati
  • la mancata stesura dei verbali obbligatori.

In generale dunque, il mancato rispetto degli obblighi dell’amministratore.