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Condominio parti comuni

Condominio parti comuni
Hai problemi con gli altri condomini per sapere quali sezioni del vostro palazzo siano da considerare parti condivise? Nessun problema! Cerca su internet “condominio parti comuni” e risolvi immediatamente il tuo dilemma: scopri, ad esempio, che esiste un articolo 1117 del codice civile (qui è il testo) che disciplina proprio quali parti del condominio debbano essere considerati proprietà comune.

Attenzione però: l’articolo non è un elenco vincolante per tutti i condomini. In altre parole, il testo legislativo intende fornire solo “una traccia” di quelle che, usualmente, sono definite come parti comuni. Ma poi c’è il tuo regolamento di condominio: su questo, il costruttore ha definito le sezioni di palazzo condivise. L’elenco va però votato da tutti i condomini e messo a loro disposizione.

Una cosa, però, è valevole per tutti: le “parti comuni” sono tali per tutte le singole unità abitative. Quindi, non per i singoli piani o per le sezioni di piano: questa era la vecchia dicitura, prima della riforma del condominio di dicembre 2012, che ora non è più valida.

Vediamo allora questa “traccia” di parti comuni definite nell’articolo 1117. Prima di tutto, vi si considerano quelle sezioni di edificio che sono fruite più spesso dai condomini: scale, ascensori e portoni di ingresso – non possono non essere considerati ad uso necessario di tutti (questa è la definizione che trovi, se cerchi “condominio parti comuni”). Abbiamo poi i vestiboli e gli anditi, vale a dire (rispettivamente), le sezioni che percorri dal portone all’ingresso e dall’ingresso alla tua abitazione. Sono comuni anche portici e cortili (quelli che non sono parte integrata di una singola unità abitativa).

Dell’elenco fanno anche parte una serie di strutture portanti: la superficie generale e le fondamenta in primis, ma anche muri maestri (che tengono in piedi il palazzo), tetti, lastrici solari, pilastri e travature. Non tutti lo sanno, ma anche le facciate esterne (tutte) sono in genere proprietà condivisa.

Sono considerati parti comuni, secondo l’articolo 1117 del codice civile, anche alcuni sistemi: quali quello centralizzato di gas, energia, riscaldamento e condizionamento, impianti idrici e fognari e anche la classica “antenna centrale” per la TV. Infine, anche il parcheggio: non certo i garage (privati), ma le aree di sosta segnate all’interno o all’esterno del palazzo.