Compenso amministratore condominio

La scelta dell’amministratore di condominio è stata resa ancora più delicata dalle novità introdotte dalla legge 220/2012 sulle caratteristiche di questa figura professionale. Per questo motivo, anche il compenso amministratore condominio è stato oggetto di una revisione da parte della riforma, che è intervenuta per tutelare i condomini nei confronti di alcuni pratiche messe in atto per aumentare i costi a loro carico, per il pagamento dei servizi dell’amministratore.
La novità fondamentale consiste nel fatto che il compenso amministratore condominio deve essere comunicato chiaramente all’assemblea condominiale al momento della nomina. In caso di mancata comunicazione, le conseguenze sono gravi: la nomina è considerata nulla. Questa norma è stata approvata per limitare i casi di abusi, in cui alcuni amministratori, una volta comunicato il proprio compenso ordinario, inserivano nel consuntivo di spesa alcune voci straordinarie in eccedenza.
Questo perché il compenso amministratore condominio può riguardare la gestione ordinaria e lavori straordinari. Solitamente, il compenso stabilito al momento della nomina o del rinnovo si riferisce alla gestione ordinaria, che copre attività riguardanti le pratiche burocratiche, spese amministrative, servizi condominiali, piccola manutenzione e così via. Nel caso però di “lavori di rilevante entità”, l’amministratore potrebbe chiedere un compenso ulteriore, magari in percentuale sui costi dei lavori. Con la riforma del condominio, tutto dovrà essere anticipatamente chiarito.
Possono essere presentati due tipi di preventivo all’assemblea. Il primo è costituito da un elenco analitico di tutte attività previste dal futuro amministratore, con un prezzo stabilito per ognuna. Il secondo invece è[span=testo-grassetto][span=test[/span]o-italico] a forfait[/span], ossia prevede un compenso complessivo di tutte le azioni dell’amministratore. Ne esiste poi una forma intermedia, in cui a un compenso a forfait, vengono aggiunti i prezzi di eventuali attività ulteriori.
Bisogna poi sottolineare che non esiste un tariffario preciso per gli amministratori, quindi il compenso viene contrattato direttamente con i condomini. Se poi l’amministratore presenta correttamente il proprio compenso al momento della nomina, ma uno dei condomini lo rifiuta perché non c’è stato accordo, sarà l’autorità giudiziaria a stabilirlo.
Ci si rivolge dunque al giudice di pace se il compenso amministratore condominio è inferiore ai 5.000 euro, altrimenti al Tribunale. Per cause di valore inferiore ai 1.100 euro non è necessario rivolgersi a un avvocato.
La novità fondamentale consiste nel fatto che il compenso amministratore condominio deve essere comunicato chiaramente all’assemblea condominiale al momento della nomina. In caso di mancata comunicazione, le conseguenze sono gravi: la nomina è considerata nulla. Questa norma è stata approvata per limitare i casi di abusi, in cui alcuni amministratori, una volta comunicato il proprio compenso ordinario, inserivano nel consuntivo di spesa alcune voci straordinarie in eccedenza.
Questo perché il compenso amministratore condominio può riguardare la gestione ordinaria e lavori straordinari. Solitamente, il compenso stabilito al momento della nomina o del rinnovo si riferisce alla gestione ordinaria, che copre attività riguardanti le pratiche burocratiche, spese amministrative, servizi condominiali, piccola manutenzione e così via. Nel caso però di “lavori di rilevante entità”, l’amministratore potrebbe chiedere un compenso ulteriore, magari in percentuale sui costi dei lavori. Con la riforma del condominio, tutto dovrà essere anticipatamente chiarito.
Possono essere presentati due tipi di preventivo all’assemblea. Il primo è costituito da un elenco analitico di tutte attività previste dal futuro amministratore, con un prezzo stabilito per ognuna. Il secondo invece è[span=testo-grassetto][span=test[/span]o-italico] a forfait[/span], ossia prevede un compenso complessivo di tutte le azioni dell’amministratore. Ne esiste poi una forma intermedia, in cui a un compenso a forfait, vengono aggiunti i prezzi di eventuali attività ulteriori.
Bisogna poi sottolineare che non esiste un tariffario preciso per gli amministratori, quindi il compenso viene contrattato direttamente con i condomini. Se poi l’amministratore presenta correttamente il proprio compenso al momento della nomina, ma uno dei condomini lo rifiuta perché non c’è stato accordo, sarà l’autorità giudiziaria a stabilirlo.
Ci si rivolge dunque al giudice di pace se il compenso amministratore condominio è inferiore ai 5.000 euro, altrimenti al Tribunale. Per cause di valore inferiore ai 1.100 euro non è necessario rivolgersi a un avvocato.