Assicurazione condominio

L’assicurazione condominio è una polizza assicurativa siglata con una compagnia assicurativa che copre i danni derivanti da parti comuni della struttura a carico di terzi o degli stessi condomini. Non deve essere però confusa con la polizza assicurativa riguardante l’amministratore, richiedibile al momento della nomina. Inoltre, è importante sottolineare che l’assicurazione condominio non è obbligatoria: solo una deliberazione dell’assemblea o il regolamento condominiale possono obbligare l’amministratore ad aprire una polizza.
Appunto, l’amministratore: è lui che, in quanto rappresentante del condominio, deve agire presso le compagnie assicurative e siglare la polizza. Tuttavia, non deve agire in autonomia, senza informare l’assemblea. Anzi, è proprio questo organo collegiale che deve esprimersi con una maggioranza, che rappresenti almeno il 50% del valore del fabbricato, a favore di un’assicurazione. Nel caso in cui l’amministratore abbia invece stipulato una polizza autonomamente, l’assemblea può ratificare questa decisione o, in caso contrario, il contratto di assicurazione è considerato invalido.
È poi importante sapere cosa copre l’assicurazione condominio. Esistono svariate offerte di polizze assicurative: ad essere coperti più frequentemente sono i danni subiti su parti comuni del fabbricato, su parti di esclusiva pertinenza del condominio, per scoppio e incendio, per calamità naturali e sisma, agli impianti domestici, ai pannelli fotovoltaici e da guasti. Meno frequenti invece le polizze per furto. Da ricordare poi la responsabilità civile, che tutela il condominio in caso di danni a terzi.
Come si accennava in precedenza, l’assicurazione condominio non va confusa con la polizza riguardante l’amministratore, con cui il condominio si copre contro gli eventuali danni derivanti dalla sua attività professionale. Anche in questo caso comunque non si tratta di una polizza obbligatoria. È sempre l’assemblea che può richiedere all’amministratore, al momento della nomina, la stipula di un contratto d’assicurazione di questo genere.
Appunto, l’amministratore: è lui che, in quanto rappresentante del condominio, deve agire presso le compagnie assicurative e siglare la polizza. Tuttavia, non deve agire in autonomia, senza informare l’assemblea. Anzi, è proprio questo organo collegiale che deve esprimersi con una maggioranza, che rappresenti almeno il 50% del valore del fabbricato, a favore di un’assicurazione. Nel caso in cui l’amministratore abbia invece stipulato una polizza autonomamente, l’assemblea può ratificare questa decisione o, in caso contrario, il contratto di assicurazione è considerato invalido.
È poi importante sapere cosa copre l’assicurazione condominio. Esistono svariate offerte di polizze assicurative: ad essere coperti più frequentemente sono i danni subiti su parti comuni del fabbricato, su parti di esclusiva pertinenza del condominio, per scoppio e incendio, per calamità naturali e sisma, agli impianti domestici, ai pannelli fotovoltaici e da guasti. Meno frequenti invece le polizze per furto. Da ricordare poi la responsabilità civile, che tutela il condominio in caso di danni a terzi.
Come si accennava in precedenza, l’assicurazione condominio non va confusa con la polizza riguardante l’amministratore, con cui il condominio si copre contro gli eventuali danni derivanti dalla sua attività professionale. Anche in questo caso comunque non si tratta di una polizza obbligatoria. È sempre l’assemblea che può richiedere all’amministratore, al momento della nomina, la stipula di un contratto d’assicurazione di questo genere.