Sfratto per necessità

Lo sfratto per necessità è una delle tipologie di sfratto esistenti nel nostro paese. Il proprietario ricorre a una procedura di sfratto solitamente quando l’inquilino non rispetta i termini previsti dal contratto di locazione. Nel caso dello sfratto per necessità, invece, il proprietario dell’immobile abitativo non intende rinnovare il contratto di locazione all’inquilino poiché desidera riutilizzare l’alloggio per motivi personali oppure per effettuare dei lavori previsti per legge.
In sintesi il proprietario può avvalersi di questa tipologia di sfratto nei casi in cui intenda utilizzare l’immobile per fini personali, quali quello abitativo, commerciale, artigianale o, più in generale, professionale, propri o dei parenti entro il secondo grado; nei casi in cui debba effettuare i lavori, secondo quanto previsto per legge; nei casi in cui desideri impiegare lo spazio dell’immobile per fini sociali, culturali, assistenziali, pubblici, essendo una persona giuridica e offrendo all’inquilino un’alternativa abitativa; nei casi in cui l’inquilino possegga un ulteriore alloggio libero e agibile; quando l’inquilino non occupi costantemente l’immobile senza motivazioni.
È possibile avvalersi di questo tipo di sfratto dopo i primi quattro anni per quanto concerne i contratti liberi e dopo un triennio per quelli concordati. Relativamente ai contratti brevi, transitori e per gli studenti, invece, non è possibile giovarsi di questa tipologia di sfratto.
Lo sfratto per necessità diventa effettivo alla prima scadenza del contratto di locazione se il proprietario ha dichiarato la sua volontà di interrompere il rinnovo automatico 6 mesi prima della scadenza, dichiarando e attestando i motivi previsti per legge. A seguito della comunicazione può aver luogo un’udienza davanti al giudice in una data e un ora precise, che verranno comunicate all’inquilino che, a seguito del mancano rinnovo del contratto di affitto, continua a permanere nell’immobile abitativo.
In tal caso in udienza potrebbero verificarsi due possibili risvolti: l’inquilino accetta lo sfratto senza opporsi e stabilisce con il giudice un’ordinanza esecutiva di sgombero dell’appartamento oppure si oppone a quanto stabilito e, pertanto, il giudice avvierà una fase istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei motivi di necessità dichiarati dal proprietario. Nel caso di riscontro positivo, il giudice ordinerà all’inquilino di abbandonare l’appartamento.
Lo sfratto per necessità contempla procedure abbastanza veloci, tuttavia comporta anche delle sanzioni commisurate per i proprietari che, a seguito dell’avvenuto sfratto, non impieghino l’immobile come dichiarato in precedenza, trascorso un anno dalla ripresa dello stesso.
In sintesi il proprietario può avvalersi di questa tipologia di sfratto nei casi in cui intenda utilizzare l’immobile per fini personali, quali quello abitativo, commerciale, artigianale o, più in generale, professionale, propri o dei parenti entro il secondo grado; nei casi in cui debba effettuare i lavori, secondo quanto previsto per legge; nei casi in cui desideri impiegare lo spazio dell’immobile per fini sociali, culturali, assistenziali, pubblici, essendo una persona giuridica e offrendo all’inquilino un’alternativa abitativa; nei casi in cui l’inquilino possegga un ulteriore alloggio libero e agibile; quando l’inquilino non occupi costantemente l’immobile senza motivazioni.
È possibile avvalersi di questo tipo di sfratto dopo i primi quattro anni per quanto concerne i contratti liberi e dopo un triennio per quelli concordati. Relativamente ai contratti brevi, transitori e per gli studenti, invece, non è possibile giovarsi di questa tipologia di sfratto.
Lo sfratto per necessità diventa effettivo alla prima scadenza del contratto di locazione se il proprietario ha dichiarato la sua volontà di interrompere il rinnovo automatico 6 mesi prima della scadenza, dichiarando e attestando i motivi previsti per legge. A seguito della comunicazione può aver luogo un’udienza davanti al giudice in una data e un ora precise, che verranno comunicate all’inquilino che, a seguito del mancano rinnovo del contratto di affitto, continua a permanere nell’immobile abitativo.
In tal caso in udienza potrebbero verificarsi due possibili risvolti: l’inquilino accetta lo sfratto senza opporsi e stabilisce con il giudice un’ordinanza esecutiva di sgombero dell’appartamento oppure si oppone a quanto stabilito e, pertanto, il giudice avvierà una fase istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei motivi di necessità dichiarati dal proprietario. Nel caso di riscontro positivo, il giudice ordinerà all’inquilino di abbandonare l’appartamento.
Lo sfratto per necessità contempla procedure abbastanza veloci, tuttavia comporta anche delle sanzioni commisurate per i proprietari che, a seguito dell’avvenuto sfratto, non impieghino l’immobile come dichiarato in precedenza, trascorso un anno dalla ripresa dello stesso.