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Sfratto per morosità tempi

Sfratto per morosità tempi
Quando un inquilino ritarda o non paga il canone di locazione e/o le spese relative ai servizi comuni condominiali, il proprietario dell’immobile ha facoltà di far valere i suoi diritti sino alla richiesta di sfratto per morosità.

Motivi di risoluzione del contratto sono:
  • Il mancato pagamento del canone di locazione, entro 20 giorni dalla scadenza prevista contrattualmente (art. 5 della Legge. n. 392 del 1978). Nel caso in cui l’inquilino non saldi il suo debito entro questi termini, il contratto di affitto può essere considerato risolto.
  • Il mancato pagamento delle spese condominiali quando il totale ammonta a due mensilità del canone.

A seguito di una risoluzione del contratto di locazione per accertata insolvenza, il proprietario dell’immobile può richiedere uno sfratto per morosità.

L’iter e le tempistiche in caso di sfratto sono le seguenti:
  • In caso di morosità, il proprietario invia una raccomandata con avviso di ricevimento per sollecitare il pagamento entro 15 giorni. Nel caso in cui questa richiesta non venga soddisfatta, il proprietario si affiderà ad un legale che richiederà all’inquilino moroso di presentarsi davanti ad un giudice allo scopo di accertare il mancato pagamento e la condanna al rilascio dell’immobile.
  • Se l’inquilino non si presenta all’udienza o ammette la responsabilità, si convalida lo sfratto che sarà almeno un mese dopo l’udienza, e si definisce la data in cui l’immobile dovrà essere libero.
  • Se l’inquilino si presenta all’udienza ammettendo la responsabilità e dichiarando di voler sanare il debito, il contratto di locazione potrà proseguire ma nel caso in cui, all’udienza di verifica, esso risultasse ancora moroso, il giudice fisserà una data di sfratto (ad un mese dall’udienza).
  • L’inquilino moroso può fare richiesta del cosiddetto termine di grazia. Se il giudice accerta legittime difficoltà dell’inquilino al pagamento, è possibile si posticipi il termine di tre mesi (90 giorni oppure 120 in caso di particolare gravità delle condizioni economiche), rinviando tutto ad una successiva udienza.
  • Nel caso in cui, il giudice disponga un ordine di sfratto ma questo non venga rispettato, il proprietario dell’immobile può notificare una nuova procedura esecutiva. Se questa non dovesse essere sufficiente, il proprietario si rivolgerà all’Ufficiale Giudiziario che, con circa 10 giorni di anticipo, notificherà all’inquilino lo sfratto con data ed ora dell’accesso. A questo punto i locali vengno sgomberati dall’Ufficiale giudiziario, con l’eventuale aiuto delle forze dell’ordine, e si provvede al cambio delle serrature.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito UPPI – Unione piccoli proprietari immobili.