Sfratto per finita locazione

Se siete inquilini di un appartamento potreste andare incontro allo sfratto per finita locazione nel momento in cui il contratto di affitto volge al termine e il proprietario dell'immobile decide di non prolungare il periodo di permanenza in esso.
Oltre allo sfratto per finita locazione nella normativa italiana è previsto anche lo sfratto per morosità che si applica nel momento in cui l'inquilino risulti moroso e il Giudice decida di inoltrare la notifica di sfratto; diviene esecutivo nel caso in cui l'affittuario non si opponga con delle motivazioni valide che richiedano un tempo maggiore per l'accertamento del caso.
L'articolo del Codice di Procedura Civile che disciplina lo sfratto per finita locazione è il 657 di cui viene riportato integralmente il testo: “Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.
Una volta scaduto il contratto, quindi, se il proprietario non ha interesse a prolungare il periodo di locazione e l'inquilino non voglia rispettare le clausole contenute nel contratto, il locatore si rivolge al Giudice che dovrà provvedere all'emissione di un provvedimento che imponga all'inquilino di lasciare l'appartamento nel giorno espressamente indicato.
La proroga a suddetto termine indicato nel provvedimento non viene contemplata nei casi di sfratto per morosità o per inadempienza contrattuale, ma in merito allo sfratto per finita locazione è invece possibile richiederla qualora l'immobile si trovi in una città ad alta densità di popolazione: questa condizione potrebbe permettere una proroga per permettere all'inquilino di trovare nel più breve tempo possibile un'altra collocazione abitativa.
La proroga è solitamente di 6 mesi, salvo casi eccezionali per i quali è previsto un ulteriore procrastinazione dell'abbandono dell'immobile: disoccupati, persone con oltre 65 anni di età, cassintegrati, disabili, etc...). Tuttavia la proroga non può superare i 18 mesi.
Per attestare una delle condizioni suddette l'inquilino dovrà produrre e presentare la relativa documentazione che attesti le caratteristiche per le quali viene richiesta la proroga.
Al termine della proroga, qualora l'inquilino si rifiutasse di lasciare i locali in oggetto, il proprietario può ottenere che il Giudice disponga forzatamente il rilascio dell'immobile anche con l'aiuto dell'Ufficiale Giudiziario.
Per seguire la procedura di sfratto per finita locazione si consiglia di rivolgersi a un esperto tecnico legale in materia di diritto immobiliare.
Oltre allo sfratto per finita locazione nella normativa italiana è previsto anche lo sfratto per morosità che si applica nel momento in cui l'inquilino risulti moroso e il Giudice decida di inoltrare la notifica di sfratto; diviene esecutivo nel caso in cui l'affittuario non si opponga con delle motivazioni valide che richiedano un tempo maggiore per l'accertamento del caso.
L'articolo del Codice di Procedura Civile che disciplina lo sfratto per finita locazione è il 657 di cui viene riportato integralmente il testo: “Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.
Una volta scaduto il contratto, quindi, se il proprietario non ha interesse a prolungare il periodo di locazione e l'inquilino non voglia rispettare le clausole contenute nel contratto, il locatore si rivolge al Giudice che dovrà provvedere all'emissione di un provvedimento che imponga all'inquilino di lasciare l'appartamento nel giorno espressamente indicato.
La proroga a suddetto termine indicato nel provvedimento non viene contemplata nei casi di sfratto per morosità o per inadempienza contrattuale, ma in merito allo sfratto per finita locazione è invece possibile richiederla qualora l'immobile si trovi in una città ad alta densità di popolazione: questa condizione potrebbe permettere una proroga per permettere all'inquilino di trovare nel più breve tempo possibile un'altra collocazione abitativa.
La proroga è solitamente di 6 mesi, salvo casi eccezionali per i quali è previsto un ulteriore procrastinazione dell'abbandono dell'immobile: disoccupati, persone con oltre 65 anni di età, cassintegrati, disabili, etc...). Tuttavia la proroga non può superare i 18 mesi.
Per attestare una delle condizioni suddette l'inquilino dovrà produrre e presentare la relativa documentazione che attesti le caratteristiche per le quali viene richiesta la proroga.
Al termine della proroga, qualora l'inquilino si rifiutasse di lasciare i locali in oggetto, il proprietario può ottenere che il Giudice disponga forzatamente il rilascio dell'immobile anche con l'aiuto dell'Ufficiale Giudiziario.
Per seguire la procedura di sfratto per finita locazione si consiglia di rivolgersi a un esperto tecnico legale in materia di diritto immobiliare.