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Sanatoria edilizia

Sanatoria edilizia
La sanatoria edilizia consiste in un atto il cui obiettivo è quello di rendere valido un procedimento che, invece, per sua natura, sarebbe stato illecito o abusivo. L’accertamento dell’abusività o meno di una costruzione deve avvenire in conformità alla sanatoria, anche se non bisogna confondere la sanatoria edilizia con il condono in quanto, anche se sembrano a prima vista molto simili, presentano dei punti che li differenziano molto.
Il primo punto che differenzia i due atti è che, mentre il condono è una legge apposita in materia di abusivismo, la sanatoria edilizia è un provvedimento amministrativo che è disciplinato dal Testo unico dell’edilizia, il quale stabilisce la necessità che vi sia una doppia conformità all’edilizia vigente e alla disciplina urbanistica. Tale conformità deve esservi sia quando si realizza l’opera abusiva, sia al momento in cui viene richiesta la sanatoria.

Nel caso ad esempio in cui una persona abbia realizzato una costruzione all’interno della propria abitazione, difforme dal volume a sua disposizione, ovvero da quanto stabilito dalla disciplina urbanistica, al momento di vendere la sua casa o qualora volesse mettere tutto a norma di legge, assicurando la conformità dal punto di vista edile e urbanistico, allora dovrà richiedere il permesso di sanatoria. Tale permesso potrà essere concesso solo se, nel suo Comune di residenza, è stato approvato un piano regolatore che dà il via libera agli aumenti a livello volumetrico per le costruzioni edili, altrimenti la persona dovrà sottostare a provvedimenti legislativi e al pagamento di una sanzione talvolta anche molto elevata. L’importo minimo che solitamente occorre pagare è di 516 euro, anche se solitamente la sanzione dovrebbe corrispondere al doppio rispetto al contributo che si sarebbe dovuto pagare al Comune di residenza per costruire l’opera.

La sentenza 416 del 1995, emanata dalla Corte Costituzionale, ha stabilito i termini finali per poter presentare l’istanza di sanatoria: nel caso in cui vengano realizzate delle opere in parziale difformità da quanto permesso dal piano regolatore, occorre rispettare il termine stabilito con l’ordinanza da parte del dirigente dell’ufficio mentre, per le ristrutturazioni effettuate in completa difformità, il termine fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Comune che ingiunge la demolizione della costruzione abusiva. Nel caso invece in cui si costruissero opere (e quindi non vi fosse solo un lavoro di ristrutturazione) senza aver avuto i permessi necessari, il termine stabilito è di 3 mesi dalla notifica del provvedimento da parte del Comune.