Licenza edilizia

La licenza edilizia era quell’atto amministrativo in passato funzionale allo svolgimento dei lavori edili da parte delle imprese del settore, che pertanto dovevano necessariamente inoltrare la domanda di richiesta di tale documento. Si trattava di un atto urbanistico, disciplinato dalla normativa italiana, riguardante l’attività edilizia su tutto il territorio nazionale. Era l’autorità comunale a rilasciare tale documento a titolo totalmente gratuito, dichiarando la non sussistenza di impedimenti di diritto pubblico che rendevano necessaria l’opposizione ai lavori edili. Attualmente la licenza edilizia non sussiste più, in quanto è stata sostituita dal permesso di costruire. Tuttavia uno sguardo storico alla successione normativa che ha interessato questo tipo di licenza è funzionale a comprendere al meglio le situazioni giuridico - legali che spesso riguardano l’abusività dei fabbricati di vecchia data.
La licenza edilizia è stata introdotta in Italia con la Legge Urbanistica del 1942 n. 1150, normativa con la quale venivano stabilite specifiche regole per la pianificazione territoriale. Tale regolamentazione deliberava in principio che la licenza autorizzativa fosse prevista solo nel territorio perimetrale dei centri urbani abitati. Successivamente, con la legge Ponte n. 765 del 1967, emanata a seguito dei fatti di cronaca circa il crollo di edifici abusivi al di fuori dei centri abitati, l’obbligo della licenza edilizia venne esteso anche per le edificazioni al di fuori del territorio comunale abitato, ma rimanendo sempre gratuita. Tuttavia, con la legge Bucalossi n. 10 del 1977, la licenza edilizia perse la sua gratuità diventando a titolo oneroso e prendendo il nome di “concessione edilizia”. La modifica è stata piuttosto concreta: il titolare del suolo non possedeva più la facoltà di costruire in ragione del diritto di proprietà, ma poteva esercitare tale diritto solo previa concessione di autorizzazione onerosa da parte dell’Amministrazione.
Anche la Concessione edilizia attualmente non vige più, ma è stata sostituita dal Permesso di costruire, a seguito dell’emanazione del Testo unico dell’edilizia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tale permesso si configura come l’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal comune di riferimento, che approva l’attività urbanistica ed edilizia sul territorio nel rispetto delle regole e degli strumenti di pianificazione urbanistica. Solitamente sia le nuove costruzioni sia le operazioni di ricostruzione urbanistica ed edilizia di un certo spessore richiedono, per essere eseguite, il rilascio del permesso di costruire.
La licenza edilizia è stata introdotta in Italia con la Legge Urbanistica del 1942 n. 1150, normativa con la quale venivano stabilite specifiche regole per la pianificazione territoriale. Tale regolamentazione deliberava in principio che la licenza autorizzativa fosse prevista solo nel territorio perimetrale dei centri urbani abitati. Successivamente, con la legge Ponte n. 765 del 1967, emanata a seguito dei fatti di cronaca circa il crollo di edifici abusivi al di fuori dei centri abitati, l’obbligo della licenza edilizia venne esteso anche per le edificazioni al di fuori del territorio comunale abitato, ma rimanendo sempre gratuita. Tuttavia, con la legge Bucalossi n. 10 del 1977, la licenza edilizia perse la sua gratuità diventando a titolo oneroso e prendendo il nome di “concessione edilizia”. La modifica è stata piuttosto concreta: il titolare del suolo non possedeva più la facoltà di costruire in ragione del diritto di proprietà, ma poteva esercitare tale diritto solo previa concessione di autorizzazione onerosa da parte dell’Amministrazione.
Anche la Concessione edilizia attualmente non vige più, ma è stata sostituita dal Permesso di costruire, a seguito dell’emanazione del Testo unico dell’edilizia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tale permesso si configura come l’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal comune di riferimento, che approva l’attività urbanistica ed edilizia sul territorio nel rispetto delle regole e degli strumenti di pianificazione urbanistica. Solitamente sia le nuove costruzioni sia le operazioni di ricostruzione urbanistica ed edilizia di un certo spessore richiedono, per essere eseguite, il rilascio del permesso di costruire.