Contratto di affitto transitorio

Fra le forme di contratto d’affitto, o di locazione immobiliare, ne figura una degna di particolare attenzione : il contratto di affitto transitorio, o contratto di locazione temporaneo. Si tratta di una particolare forma contrattuale, regolata dalla legge e dalle convenzioni strette a livello locale, per permettere brevi spostamenti agli affittuari, per periodi limitati e a condizioni ben precise.
Il contratto di affitto transitorio può infatti avere una durata dai 30 giorni a un massimo di 18 mesi, quindi un anno e mezzo. Il contratto, oltre agli altri elementi essenziali per la validità della locazione, deve riportare anche i motivi dello spostamento di chi intende affittare momentaneamente l’immobile. Questi possono essere elencati da apposite convenzioni a livello comunale o, più comunemente, ci si può riferire alle condizioni previste dalla legge.
Le condizioni previste per un contratto di affitto transitorio sono la necessità di cure mediche o assistenza per sé o per i propri famigliari in luogo diverso dalla propria residenza, motivi di lavoro (spostamento lavorativo temporaneo), la presenza di lavori in casa che non permettono di risiedervi o l’attesa perché venga reso disponile un immobile acquistato o assegnato da un ente pubblico.
Il contratto di affitto transitorio prevede un canone concordato o anche uno stabilito liberamente. Nel primo caso, l’affitto viene stabilito sulla base di accordi territoriali che fissano un canone inferiore rispetto a quello di mercato. Il canone dell’affitto transitorio non può superare del 20% quello stabilito dalla convenzione locale. In Italia, le zone dove sono stati siglati accordi di questo genere fra associazioni degli inquilini e organizzazioni dei proprietari di immobili sono soprattutto quelle intorno alle grandi città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Palermo, Bari, Catania e Venezia.
Per quanto invece riguarda l’affitto transitorio a canone libero, questo viene fissato dal negoziato fra potenziale inquilino e proprietario e prevede un’imposta di registrazione del 2%. In ogni caso, con canone concordato o libero, il contratto di affitto transitorio non prevede agevolazioni fiscali.
Perché il contratto sia valido, il proprietario dovrà confermare tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine, è previsto un deposito cauzionale da pagare al proprietario pari, al massimo, a 3 mensilità del canone: verrà poi restituito alla fine del contratto, con l’aggiunta degli interessi maturati nel frattempo.
Il contratto di affitto transitorio può infatti avere una durata dai 30 giorni a un massimo di 18 mesi, quindi un anno e mezzo. Il contratto, oltre agli altri elementi essenziali per la validità della locazione, deve riportare anche i motivi dello spostamento di chi intende affittare momentaneamente l’immobile. Questi possono essere elencati da apposite convenzioni a livello comunale o, più comunemente, ci si può riferire alle condizioni previste dalla legge.
Le condizioni previste per un contratto di affitto transitorio sono la necessità di cure mediche o assistenza per sé o per i propri famigliari in luogo diverso dalla propria residenza, motivi di lavoro (spostamento lavorativo temporaneo), la presenza di lavori in casa che non permettono di risiedervi o l’attesa perché venga reso disponile un immobile acquistato o assegnato da un ente pubblico.
Il contratto di affitto transitorio prevede un canone concordato o anche uno stabilito liberamente. Nel primo caso, l’affitto viene stabilito sulla base di accordi territoriali che fissano un canone inferiore rispetto a quello di mercato. Il canone dell’affitto transitorio non può superare del 20% quello stabilito dalla convenzione locale. In Italia, le zone dove sono stati siglati accordi di questo genere fra associazioni degli inquilini e organizzazioni dei proprietari di immobili sono soprattutto quelle intorno alle grandi città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Palermo, Bari, Catania e Venezia.
Per quanto invece riguarda l’affitto transitorio a canone libero, questo viene fissato dal negoziato fra potenziale inquilino e proprietario e prevede un’imposta di registrazione del 2%. In ogni caso, con canone concordato o libero, il contratto di affitto transitorio non prevede agevolazioni fiscali.
Perché il contratto sia valido, il proprietario dovrà confermare tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine, è previsto un deposito cauzionale da pagare al proprietario pari, al massimo, a 3 mensilità del canone: verrà poi restituito alla fine del contratto, con l’aggiunta degli interessi maturati nel frattempo.