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Condono edilizio 1985

Condono edilizio 1985
Il condono edilizio è stato argomento di dibattito in numerose assemblee, sia a livello parlamentare che nei singoli Comuni, dal momento che il fenomeno dell’abusivismo da numerosi anni è presente nel nostro paese e, pertanto, sin dal 1985 si sono dovute stabilire delle misure per contenerlo, altrimenti avrebbe rischiato di espandersi in maniera eccessiva.

Nel 1985 è stato approvato il primo condono edilizio in Italia, con la legge 47, emanata dopo lunghe e accese discussioni in Parlamento al fine di stabilire i principi che dovevano formarla e che dovevano essere adottati per consentire a tale norma di entrare in vigore eliminando l’abusivismo presente sul territorio italiano, senza tuttavia causare immediati sconvolgimenti nella vita quotidiana delle persone. A quell’epoca, infatti, i piani regolatori per la costruzione delle case non erano rigidi come quelli attuali e, pertanto, poteva capitare che alcuni cittadini comprassero un immobile che presentava taluni particolari non a norma di legge, come ad esempio il portico o la veranda sul terrazzo, che i proprietari precedenti avevano costruito senza pensare se fosse o meno a norma di legge.

La principale manovra messa in atto con il condono edilizio 1985 ha riguardato l’ammissione al condono edilizio di tutti gli immobili o le costruzioni abusive realizzate antecedentemente il 1 ottobre 1983. Le opere costruite successivamente sarebbero state invece valutate e analizzate attentamente da un’apposita commissione ispettrice, la quale avrebbe avuto il compito di stabilire se erano o meno a norma di legge e, nel caso in cui avesse stabilito che non erano pericolose per l’incolumità dei proprietari dell’abitazione e di altre persone, allora potevano essere ammesse al condono edilizio 1985.

Successivamente al 1985 il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha continuato a interessare molto l’opinione pubblica e la politica, sino a arrivare al 1994 quando venne approvato un secondo condono edilizio, con la legge 724, il quale estendeva i principi stabiliti con la legge 47 del 1985, portando i termini del condono fino agli abusi realizzati entro il 31 dicembre 1993. Nel 2003 venne approvata l’ultima legge in materia di condono edilizio, la 212, la quale stabilì numerosi altri principi che dovevano essere applicati sull’argomento del condono e dell’abusivismo edilizio, eliminando la necessità di consegnare la modulistica agli uffici competenti ma, invece, contemplando l’obbligo di rivolgersi agli uffici territoriali per auto-denunciare l’abusività della propria abitazione.