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Anticipo Tfr acquisto prima casa

Anticipo Tfr acquisto prima casa
Tutto quello che c'è da sapere per essere ben informati sull'anticipo TFR acquisto prima casa: chi può richiederlo, quali sono le procedure, quali sono i vantaggi e i limiti di questo strumento.

Se stai pensando di acquistare una prima casa e vuoi conoscere le agevolazioni di cui poter usufruire per pagare meno imposizioni fiscali è fondamentale sapere quali sono le normative in materia di anticipo TFR acquisto prima casa per sapere cosa fare per richiedere i bonus.
Secondo alcuni aggiornamenti normativi è possibile richiedere un anticipo del TFR al proprio datore di lavoro per i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio. L'anticipo può raggiungere e non oltrepassare il 70% dell'intero TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato fino al momento della richiesta, e oltre che effettuare l'acquisto della prima casa(anche per i figli) può essere richiesto per: astensione facoltativa per maternità, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, congedi e spese per la formazione extra-lavorativa o per la formazione continua.

La normativa che regola l'anticipazione del TFR è contenuta nell'articolo 2120 del Codice civile che recita: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”.
È da specificare che nel comma 8 è stabilito che la ditta ha l'obbligo di provvedere annualmente alle richieste del 10% degli aventi titolo (cioè i richiedenti con 8 anni di anzianità di servizio) o del 4% del numero totali dei dipendenti (aventi e non aventi diritto).

Dell'anticipazione del TFR si può usufruire una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Quando si percepirà la somma rimanente questa sarà esattamente il resto risultante dalla sottrazione della somma richiesta in anticipo.

Secondo alcune normative ora non più in vigore, nei casi di anticipo TFR per l'acquisto di una prima casa per sé o per i figli, era prima necessario presentare la richiesta dell'atto di compravendita, con allungamento dei tempi e con le difficoltà derivanti per il lavoratore che era tenuto a cominciare l'atto di compravendita con i propri soldi prima di poter firmare il rogito necessario ad attestare la volontà di comprare un'immobile.
Con la sentenza del n. 142 del 5 aprile del 1991 è invece ora possibile presentare solo idonea documentazione (non notarile) che attesti l'inizio delle procedure di compravendita (costruzione della casa, contratto preliminare di vendita, partecipazione a una cooperativa edilizia, etc...).