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Affitto concordato

Affitto concordato
L’affitto a canone concordato è la migliore opzione presente sul mercato immobiliare per tutte le persone che desiderano affittare un immobile, siano essi locatari o conduttori.

Questa particolare forma di affitto prevede la stipula di un contratti di locazione ad un prezzo calmierato.
Il vantaggio è ambivalente poiché il risparmio diviene subito evidente per gli affittuari che pagano un affitto con un prezzo contenuto ma non solo. Anche per i proprietari dell’immobile godono di alcuni vantaggi come il pagamento di una cedolare secca più bassa, pari al 15% (anziché il 21%).

I canoni di affitto concordato vengono definiti fra le organizzazioni dei proprietari, degli inquilini ed i Comuni.
Questi soggetti stabiliscono le modalità di valutazione dell’immobile e dopo un’attenta mappatura del territorio, definiscono il canone minimo e massimo che può essere richiesto.

La principale differenza fra un contratto di affitto a canone concordato e un tradizionale contratto di affitto, sta nella sua durata. Generalmente i contratti di affitto a canone concordato durano tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza mentre i tradizionali contratti di affitto prevedono la formula quattro più quattro. E’ bene ricordare che non è possibile stipulare contratti di affitto a canone concordato per le locazioni di breve durata, ovvero inferiori ai diciotto mesi.

Non bisogna però dimenticare i vantaggi fiscali che derivano dalla stipula di questi contratti: per esempio, chi non ha scelto la cedolare secca paga un imponibile IRPEF sul modello 730, pari al 66,5% anziché l’85%.
Inoltre, ogni contratto di locazione a canone concordato deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula mediante modello RLI (contratto L2) ma l’imposta di registrazione è del 1,4% annuo anziché del 2% ed infine vi ricordiamo che i Comuni possono stabilire aliquote inferiori per il pagamento dell’IMU - Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (è possibile giungere ad un aliquota del 4 per mille anziché 7,6/10,6%).

Per avere maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito web del Comune di competenza.