Tentativo di conciliazione

Nell'ordinamento italiano per tentativo di conciliazione si intende quell'istituto giuridico del diritto processuale che permette un tentativo extragiudiziale di risolvimento di una controversia oggetto di un reato perseguibile a querela.
Restano infatti esclusi i reati perseguibili d'ufficio poiché altrimenti ci sarebbe conflitto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale affidata ai Pubblici Ministeri.
Uno dei tentativi di conciliazione è quello messo in atto dal Giudice di Pace che chiama le parti per sentire i dati oggettivi costituenti la controversia e per tentare una conciliazione tra le parti senza avviare un procedimento giudiziale.
Qualora non si giunga alla remissione della querela, i fatti conosciuti nel merito del tentativo di conciliazione non possono essere usati in sede giudiziale per giungere alla risoluzione del conflitto. Questa norma è una garanzia per le parti a rendere noti quanti più particolari utili alla negoziazione senza le ripercussioni che si avrebbero in sede giudiziale per i fatti espressi precedentemente.
Un ulteriore tentativo di conciliazione è quello messo in atto dal Pubblico Ministero che, una volta venuto a conoscenza della richiesta di querela e anche prima di avviare le indagini preliminari, chiama le parti per verificare se ci siano i presupposti per risolvere la controversia in sede extra giudiziale. Quando viene notificata la possibilità di intraprendere un iter conciliativo, le parti vengono informate anche del fatto di poter farsi assistere da un proprio legale durante gli incontri di conciliazione.
Nell'ambito del diritto del lavoro ci si può affidare a un tentativo di conciliazione in caso di: pretese di natura retributiva, impugnazione dei licenziamenti, costituzione del rapporto di lavoro, violazione del patto di non concorrenza, violazione degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, violazione del dovere di fedeltà concretizzatosi in atti di concorrenza sleale, illegittime modalità di attuazione del diritto di sciopero e risarcimento danni. Nei casi di controversie aventi come oggetto un rapporto di lavoro irregolare, invece, bisogna rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro.
C'è la possibilità per le controversie di lavoro sia individuali che plurime del settore pubblico e privato di essere risolte davanti alla Commissione di Conciliazione; tale procedura rientra nel tentativo facoltativo di conciliazione.
Un modello esemplificativo della richiesta del tentativo di conciliazione è consultabile sul seguente link.
Restano infatti esclusi i reati perseguibili d'ufficio poiché altrimenti ci sarebbe conflitto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale affidata ai Pubblici Ministeri.
Uno dei tentativi di conciliazione è quello messo in atto dal Giudice di Pace che chiama le parti per sentire i dati oggettivi costituenti la controversia e per tentare una conciliazione tra le parti senza avviare un procedimento giudiziale.
Qualora non si giunga alla remissione della querela, i fatti conosciuti nel merito del tentativo di conciliazione non possono essere usati in sede giudiziale per giungere alla risoluzione del conflitto. Questa norma è una garanzia per le parti a rendere noti quanti più particolari utili alla negoziazione senza le ripercussioni che si avrebbero in sede giudiziale per i fatti espressi precedentemente.
Un ulteriore tentativo di conciliazione è quello messo in atto dal Pubblico Ministero che, una volta venuto a conoscenza della richiesta di querela e anche prima di avviare le indagini preliminari, chiama le parti per verificare se ci siano i presupposti per risolvere la controversia in sede extra giudiziale. Quando viene notificata la possibilità di intraprendere un iter conciliativo, le parti vengono informate anche del fatto di poter farsi assistere da un proprio legale durante gli incontri di conciliazione.
Nell'ambito del diritto del lavoro ci si può affidare a un tentativo di conciliazione in caso di: pretese di natura retributiva, impugnazione dei licenziamenti, costituzione del rapporto di lavoro, violazione del patto di non concorrenza, violazione degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, violazione del dovere di fedeltà concretizzatosi in atti di concorrenza sleale, illegittime modalità di attuazione del diritto di sciopero e risarcimento danni. Nei casi di controversie aventi come oggetto un rapporto di lavoro irregolare, invece, bisogna rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro.
C'è la possibilità per le controversie di lavoro sia individuali che plurime del settore pubblico e privato di essere risolte davanti alla Commissione di Conciliazione; tale procedura rientra nel tentativo facoltativo di conciliazione.
Un modello esemplificativo della richiesta del tentativo di conciliazione è consultabile sul seguente link.