Reddito dominicale

Il reddito dominicale fa riferimento alla proprietà di un singolo bene o di un insieme di beni da parte di un soggetto, escludendo l’esercizio dell’attività che ne sta alla base. I redditi dominicali, così come quelli agricoli e da fabbricati, rientrano in una determinata categoria di reddito, la quale fa riferimento ai redditi di tipo fondiario. La principale differenza tra il reddito dominicale e quello agricolo (in molti fanno confusione tra codeste tipologie di reddito) è che quest’ultima si riferisce esclusivamente al profitto del singolo agricoltore nello sviluppo e nell’esercizio della propria attività di tipo agricolo, mentre il reddito dominicale comprende sia la remunerazione di colui o colei che possiede il terreno ove si svolge l’attività, sia gli interessi che vengono applicati sui capitali che sono stati investiti sul terreno.
Per determinare il reddito dominicale occorre applicare le tariffe d’estimo, le quali prevedono differenti quote a seconda delle diverse colture effettuate su un terreno; tali tariffe devono essere sottoposte a una revisione ogni dieci anni, o anche prima qualora se ne presenti la necessità. Il reddito dominicale è corrispondente a quello catastale nel caso in cui venisse effettuata una coltura come in catasto mentre, qualora fosse differente, verrà applicata la tariffa d’estimo in relazione alla qualità della specifica coltura.
E’ possibile identificare principalmente due variazioni che possono intervenire sul reddito dominicale, delle quali occorre tenere conto nel caso in cui si presentino delle situazioni o vi siano degli eventi non transitori nel tempo. Le due variazioni più comuni fanno riferimento all’aumento del reddito dominicale o alla diminuzione dello stesso e occorre denunciare subito tali fattori, altrimenti si potrebbe incorrere in denunce da parte delle autorità competenti che in alcuni casi potrebbero superare i 2000 euro.
L’aumento del reddito dominicale si presenta quando si sostituisce la propria coltura denunciata al catasto con una più proficua e che consente una maggiore resa in termini economici; lo stesso principio può essere applicato anche in caso contrario, ovvero quando si sostituisce la coltura con una che consente di riscuotere minori entrate e, pertanto, in tal caso si parlerà di una variazione di reddito dominicale in diminuzione. Entrambe le denunce devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno seguente quello in cui si sono registrati i mutamenti per quanto concerne la coltura denunciata al catasto.
Per determinare il reddito dominicale occorre applicare le tariffe d’estimo, le quali prevedono differenti quote a seconda delle diverse colture effettuate su un terreno; tali tariffe devono essere sottoposte a una revisione ogni dieci anni, o anche prima qualora se ne presenti la necessità. Il reddito dominicale è corrispondente a quello catastale nel caso in cui venisse effettuata una coltura come in catasto mentre, qualora fosse differente, verrà applicata la tariffa d’estimo in relazione alla qualità della specifica coltura.
E’ possibile identificare principalmente due variazioni che possono intervenire sul reddito dominicale, delle quali occorre tenere conto nel caso in cui si presentino delle situazioni o vi siano degli eventi non transitori nel tempo. Le due variazioni più comuni fanno riferimento all’aumento del reddito dominicale o alla diminuzione dello stesso e occorre denunciare subito tali fattori, altrimenti si potrebbe incorrere in denunce da parte delle autorità competenti che in alcuni casi potrebbero superare i 2000 euro.
L’aumento del reddito dominicale si presenta quando si sostituisce la propria coltura denunciata al catasto con una più proficua e che consente una maggiore resa in termini economici; lo stesso principio può essere applicato anche in caso contrario, ovvero quando si sostituisce la coltura con una che consente di riscuotere minori entrate e, pertanto, in tal caso si parlerà di una variazione di reddito dominicale in diminuzione. Entrambe le denunce devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno seguente quello in cui si sono registrati i mutamenti per quanto concerne la coltura denunciata al catasto.