Licenza di caccia

Sono molti gli italiani appassionati all’attività della caccia, un hobby la cui pratica richiede il possesso di una specifica licenza. La licenza di caccia è un attestato di abilitazione all’attività venatoria, regolato dalla normativa nazionale elaborata in merito.
La legge 157/92 stabilisce che la licenza di caccia, rilasciata dalla Questura di competenza, si acquisisce con il conseguimento della licenza del porto di fucile e a seguito del superamento dell’esame di abilitazione all’attività venatoria. Tale esame, sostenuto davanti a un apposita commissione nominata dalla Regione di ciascun capoluogo di provincia, consiste in due prove sulle materie inerenti l’attività, ovvero la legislazione venatoria, la zoologia applicata e il riconoscimento delle specie cacciabili, le armi, le munizioni e la normativa in merito, la tutela della natura, la salvaguardia della produzione agricola, infine le norme di pronto soccorso. La prima prova consiste in un quiz a risposta multipla, il cui superamento da l’accesso alla prova pratica di uso delle armi e di identificazione degli uccelli che è consentito cacciare. Per potersi preparare al meglio al quiz, il Servizio Caccia Provinciale mette a disposizione dei richiedenti un questionario di prova con domande e risposte relative all’esame. La seconda prova invece è un colloquio orale.
L’iter da intraprendere per ottenere la licenza di caccia inizia con la compilazione della domanda, reperibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri. Alla domanda, in cui verrà richiesto di indicare le proprie generalità e il proprio indirizzo di domicilio, andranno applicati due contrassegni telematici da 14,62 euro. Inoltre ad essa vanno allegati il certificato medico che attesti la sana e robusta costituzione e, quindi, l’idoneità psicofisica del richiedente, rilasciato dal Servizio Sanitario Locale o dalle strutture sanitarie militari; la dichiarazione sostitutiva circa l’abilitazione all’attività venatoria; la dichiarazione circa il possesso del foglio che attesta lo svolgimento del servizio militare o, per chi non l’ha prestato, di aver conseguito l’abilitazione all’uso delle armi presso una delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale; la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa; la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, stabilita annualmente dalle singole regioni; la ricevuta del versamento di 1,26 euro per il costo del libretto; due fototessere; la dichiarazione sostitutiva della fedina penale pulita del richiedente oltre che le generalità delle persone con lui conviventi. Una volta preparata la domanda è possibile consegnarla a mano, via posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o per via telematica.
La licenza di caccia ha una validità di sei anni e si rinnova automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa. Per ulteriori informazioni in merito suggeriamo di consultare il sito web della Federazione Italiana Della Caccia.
La legge 157/92 stabilisce che la licenza di caccia, rilasciata dalla Questura di competenza, si acquisisce con il conseguimento della licenza del porto di fucile e a seguito del superamento dell’esame di abilitazione all’attività venatoria. Tale esame, sostenuto davanti a un apposita commissione nominata dalla Regione di ciascun capoluogo di provincia, consiste in due prove sulle materie inerenti l’attività, ovvero la legislazione venatoria, la zoologia applicata e il riconoscimento delle specie cacciabili, le armi, le munizioni e la normativa in merito, la tutela della natura, la salvaguardia della produzione agricola, infine le norme di pronto soccorso. La prima prova consiste in un quiz a risposta multipla, il cui superamento da l’accesso alla prova pratica di uso delle armi e di identificazione degli uccelli che è consentito cacciare. Per potersi preparare al meglio al quiz, il Servizio Caccia Provinciale mette a disposizione dei richiedenti un questionario di prova con domande e risposte relative all’esame. La seconda prova invece è un colloquio orale.
L’iter da intraprendere per ottenere la licenza di caccia inizia con la compilazione della domanda, reperibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri. Alla domanda, in cui verrà richiesto di indicare le proprie generalità e il proprio indirizzo di domicilio, andranno applicati due contrassegni telematici da 14,62 euro. Inoltre ad essa vanno allegati il certificato medico che attesti la sana e robusta costituzione e, quindi, l’idoneità psicofisica del richiedente, rilasciato dal Servizio Sanitario Locale o dalle strutture sanitarie militari; la dichiarazione sostitutiva circa l’abilitazione all’attività venatoria; la dichiarazione circa il possesso del foglio che attesta lo svolgimento del servizio militare o, per chi non l’ha prestato, di aver conseguito l’abilitazione all’uso delle armi presso una delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale; la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa; la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, stabilita annualmente dalle singole regioni; la ricevuta del versamento di 1,26 euro per il costo del libretto; due fototessere; la dichiarazione sostitutiva della fedina penale pulita del richiedente oltre che le generalità delle persone con lui conviventi. Una volta preparata la domanda è possibile consegnarla a mano, via posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o per via telematica.
La licenza di caccia ha una validità di sei anni e si rinnova automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa. Per ulteriori informazioni in merito suggeriamo di consultare il sito web della Federazione Italiana Della Caccia.