Ivie

L'Ivie, Imposta sul Valore degli Immobili Esteri, è dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni, senza distinzione di utilizzo, situati fuori dal territorio italiano. Allo stesso modo, anche i titolari di diritti reali sugli immobili, i concessionari di aree demaniali, i locatari di fabbricati già realizzati o in corso di costruzione, sono tenuti al pagamento di questa imposta.
La base imponibile su cui si calcola l'Ivie è variabile a seconda del paese in cui si trova l'immobile. Per i Paesi europei che garantiscono il corretto e puntuale scambio di informazioni tra gli istituti preposti, la base imponibile è il valore catastale dell'immobile così come è valutato nel Paese in cui è situato. Se non esiste un valore catastale, la base imponibile è pari al costo indicato nell'atto di acquisto o, in ultimo, il valore di mercato riferito al Paese in cui si trova l'immobile.
Per i Paesi extra europei fa fede il valore indicato nell'atto di acquisto o nei contratti, se indicato, oppure il valore di mercato rilevabile nel Paese in cui è situato l'immobile.
L'aliquota per il calcolo dell'Ivie è dello 0,76 per cento e, come per l'Imu, bisogna anche calcolare la quota di possesso e i mesi di possesso. Il mese per cui il possesso si è protratto per oltre 15 giorni, viene calcolato come intera mensilità.
L'Ivie non è dovuta quando, dal calcolo del valore moltiplicato per l'aliquota, ma senza tenere conto della quota di possesso e i mesi di possesso, e senza tenere conto di eventuali detrazioni, risulti una cifra inferiore ai 200 euro.
Se l'immobile è destinato a prima casa, esattamente come per l'Imu l'aliquota scende allo 0,4 per cento ed è possibile avere un'ulteriore detrazione di 200 euro per l'anno in cui l'immobile è stato destinato ad abitazione principale, e per gli anni 2012 e 2013 di altri 50 euro per ogni figlio dimorante nell'abitazione principale.
È inoltre possibile detrarre dall'Ivie l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui materialmente esiste l'immobile e, per gli Stati UE, anche l'eccedenza dell'imposta reddituale estera sugli immobili.
La base imponibile su cui si calcola l'Ivie è variabile a seconda del paese in cui si trova l'immobile. Per i Paesi europei che garantiscono il corretto e puntuale scambio di informazioni tra gli istituti preposti, la base imponibile è il valore catastale dell'immobile così come è valutato nel Paese in cui è situato. Se non esiste un valore catastale, la base imponibile è pari al costo indicato nell'atto di acquisto o, in ultimo, il valore di mercato riferito al Paese in cui si trova l'immobile.
Per i Paesi extra europei fa fede il valore indicato nell'atto di acquisto o nei contratti, se indicato, oppure il valore di mercato rilevabile nel Paese in cui è situato l'immobile.
L'aliquota per il calcolo dell'Ivie è dello 0,76 per cento e, come per l'Imu, bisogna anche calcolare la quota di possesso e i mesi di possesso. Il mese per cui il possesso si è protratto per oltre 15 giorni, viene calcolato come intera mensilità.
L'Ivie non è dovuta quando, dal calcolo del valore moltiplicato per l'aliquota, ma senza tenere conto della quota di possesso e i mesi di possesso, e senza tenere conto di eventuali detrazioni, risulti una cifra inferiore ai 200 euro.
Se l'immobile è destinato a prima casa, esattamente come per l'Imu l'aliquota scende allo 0,4 per cento ed è possibile avere un'ulteriore detrazione di 200 euro per l'anno in cui l'immobile è stato destinato ad abitazione principale, e per gli anni 2012 e 2013 di altri 50 euro per ogni figlio dimorante nell'abitazione principale.
È inoltre possibile detrarre dall'Ivie l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui materialmente esiste l'immobile e, per gli Stati UE, anche l'eccedenza dell'imposta reddituale estera sugli immobili.