Ti trovi qui: Home » Utenze » Tasse e tariffe » Ivie

Ivie

Ivie
L'Ivie, Imposta sul Valore degli Immobili Esteri, è dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni, senza distinzione di utilizzo, situati fuori dal territorio italiano. Allo stesso modo, anche i titolari di diritti reali sugli immobili, i concessionari di aree demaniali, i locatari di fabbricati già realizzati o in corso di costruzione, sono tenuti al pagamento di questa imposta.

La base imponibile su cui si calcola l'Ivie è variabile a seconda del paese in cui si trova l'immobile. Per i Paesi europei che garantiscono il corretto e puntuale scambio di informazioni tra gli istituti preposti, la base imponibile è il valore catastale dell'immobile così come è valutato nel Paese in cui è situato. Se non esiste un valore catastale, la base imponibile è pari al costo indicato nell'atto di acquisto o, in ultimo, il valore di mercato riferito al Paese in cui si trova l'immobile.

Per i Paesi extra europei fa fede il valore indicato nell'atto di acquisto o nei contratti, se indicato, oppure il valore di mercato rilevabile nel Paese in cui è situato l'immobile.

L'aliquota per il calcolo dell'Ivie è dello 0,76 per cento e, come per l'Imu, bisogna anche calcolare la quota di possesso e i mesi di possesso. Il mese per cui il possesso si è protratto per oltre 15 giorni, viene calcolato come intera mensilità.

L'Ivie non è dovuta quando, dal calcolo del valore moltiplicato per l'aliquota, ma senza tenere conto della quota di possesso e i mesi di possesso, e senza tenere conto di eventuali detrazioni, risulti una cifra inferiore ai 200 euro.

Se l'immobile è destinato a prima casa, esattamente come per l'Imu l'aliquota scende allo 0,4 per cento ed è possibile avere un'ulteriore detrazione di 200 euro per l'anno in cui l'immobile è stato destinato ad abitazione principale, e per gli anni 2012 e 2013 di altri 50 euro per ogni figlio dimorante nell'abitazione principale.

È inoltre possibile detrarre dall'Ivie l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui materialmente esiste l'immobile e, per gli Stati UE, anche l'eccedenza dell'imposta reddituale estera sugli immobili.